Interventi di recupero e aliquote Iva agevolate
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa recente circolare AdE 15/E/2018 che ha commentato le novità intervenute con la Legge di Bilancio sulla disciplina dei beni significativi forniti nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria offre lo spunto anche per alcune riflessioni sul trattamento Iva delle operazioni riguardanti in generale il settore edile.
In tale ambito, l’articolo 7, comma 1, lett. b), L. 488/1999 prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% alle prestazioni aventi per oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31 L. 457/1978, a condizione che siano realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Si tratta dei seguenti interventi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Tuttavia, laddove nell’ambito di tali interventi siano forniti i beni c.d. “significativi” (di cui al D.M. 29.12.1999), l’aliquota del 10% si rende applicabile fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione avente ad oggetto l’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
Correttamente, la circolare AdE 15/E/2018 osserva che l’impatto dei beni significativi, quale possibile limitazione all’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%, riguarda solamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa, poiché si deve tener conto anche di altre norme agevolative in materia, e più precisamente:
- il 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, secondo cui si applica l’aliquota del 10% a tutti gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile (abitativo o strumentale);
- il 127-terdecies) della stessa Tabella A, secondo cui l’aliquota del 10% si applica anche alle cessioni di beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione dei predetti interventi (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia), a prescindere dalla tipologia di bene immobile (abitativo o strumentale).
In buona sostanza, se l’oggetto della prestazione (qualificabile come contratto d’appalto o d’opera) è un intervento di ristrutturazione di un’abitazione, l’Iva è sempre applicata nella misura del 10%, e ciò a prescindere dal valore (e tipologia) di beni che nell’ambito del contratto vengono “ceduti” al committente in esecuzione dello stesso.
Infatti, poiché l’oggetto dell’operazione è una prestazione di servizi (inquadrabile nell’ambito di una ristrutturazione edilizia), il n. 127-quaterdecies) della Tabella A non pone alcuna limitazione di valore, né alla prestazione nel suo complesso, né ai beni forniti nell’ambito del contratto.
Analogamente, se l’oggetto dell’operazione è una fornitura di beni (finiti) eseguita nell’ambito di uno degli interventi citati (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione), l’aliquota del 10% è applicata sulla cessione degli stessi a prescindere dal loro valore, dalla loro tipologia e dal bene immobile (abitativo o strumentale).
Differenti sono invece le regole per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, poiché l’applicazione dell’aliquota agevolata trova due limitazioni importanti:
- la prima di carattere oggettivo, poiché l’intervento deve essere eseguito su un immobile a prevalente destinazione abitativa, con la conseguenza che se l’immobile è strumentale l’imposta è applicata nella misura ordinaria;
- la seconda di carattere quantitativo, poiché se nell’intervento vengono impiegati beni significativi (di cui al M. 29.12.1999), l’imposta ridotta si rende applicabile fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione avente ad oggetto l’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
In merito alla tipologia di operazione, è bene sottolineare che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 15/E/2018, ha precisato che, stante la ratio agevolativa della norma, che intende appunto agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero, l’aliquota del 10% si applica a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, e quindi sia nel caso di prestazioni di servizi (contratto d’appalto o d’opera), sia nell’ipotesi che si tratti di fornitura di beni con posa in opera.
Resta fermo, infine, che se per alcune prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero edilizio sono presenti i requisiti per l’applicazione del reverse charge (articolo 17, comma 6, lett. a) e lett a-ter), D.P.R. 633/1972), l’imposta nella misura agevolata del 10% è applicata dal committente.
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