7 Marzo 2024

Intimazione di pagamento dopo sentenza parzialmente favorevole

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel caso in cui il Giudice tributario di primo grado accolga parzialmente il ricorso, stabilendo una riduzione delle imposte originariamente accertate con l’avviso di accertamento, l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 68, comma 1, lett. b), D.Lgs. 546/1992, può procedere alla riscossione delle imposte nell’ammontare risultante dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con la notifica di un atto di intimazione, non essendo necessaria la notifica di un altro atto impositivo contenente la rideterminazione delle imposte dovute come rideterminate dalla sentenza di primo grado. Tale principio è stato pronunciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2519/2024.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il Giudice tributario di primo grado, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento, rideterminava in diminuzione il maggiore reddito accertato. A seguito della sentenza di primo grado l’Ufficio, avvalendosi della possibilità di riscossione frazionata di cui all’articolo 68, D.Lgs. 546/1992, notificava al contribuente intimazione di pagamento, con la quale richiedeva il pagamento delle imposte nella misura rideterminata dal giudice di primo grado, stante l’annullamento parziale, riducendo, quindi, gli importi dovuti rispetto a quelli dell’originario atto impositivo.

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