Inutilizzabili i documenti non esibiti in fase amministrativa
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27045, depositata ieri, 6 ottobre, rappresenta un utile spunto per tornare a soffermare l’attenzione sulle preclusioni previste in caso di mancata produzione della documentazione in risposta all’invito contenuto nel questionario prodromico all’atto impositivo.
Un contribuente riceveva un questionario, con invito a produrre documentazione da parte dell’Agenzia delle entrate. Successivamente veniva accertato, ai sensi dell’articolo 38 D.P.R. 600/1973 (ovvero con il c.d. “redditometro”), un maggior reddito ai fini Irpef.
Il contribuente produceva quindi, nel corso del giudizio di primo grado, la movimentazione del proprio c/c bancario, idonea a giustificare l’accrescimento delle proprie acquisizioni patrimoniali, evidenziando che la filiale dell’istituto di credito di accensione del conto corrente era nel frattempo chiusa. L’avviso di accertamento veniva annullato dalla CTR.
Ricorreva per cassazione l’Agenzia delle entrate, ritenendo la documentazione bancaria inutilizzabile, non essendo stata prodotta a seguito dell’apposito questionario e nemmeno in allegato al ricorso introduttivo (con indicazione delle cause non imputabili che avevano impedito di produrre i documenti durante la fase procedimentale).
La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle entrate.
Nell’ambito dell’accertamento fiscale, l’invito dell’Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie è finalizzato proprio a consentire un dialogo preventivo tra fisco e contribuente, al fine di evitare l’instaurazione di un inutile contenzioso giudiziario: ecco il motivo per il quale la mancata esibizione dei documenti in fase procedimentale è sanzionata con la successiva preclusione all’allegazione, sia in sede amministrativa e processuale.
La preclusione non opera soltanto nel caso in cui il contribuente depositi, unitamente all’atto introduttivo del giudizio, i documenti non trasmessi, dichiarando di non aver potuto adempiere alle richieste dell’Ufficio per cause a lui non imputabili.
Come già in passato precisato dalla stessa Corte di Cassazione, la dichiarazione che, in uno con l’allegazione dei documenti non esibiti, dà diritto all’esimente deve essere fatta in modo chiaro ed esplicito nel ricorso introduttivo, proprio perché essa non richiede la prova contestuale di non imputabilità della causa d’inadempimento (Cassazione, n. 28049/2009).
Si ricorda, inoltre, che la disciplina Iva, dettata dall’articolo 52 D.P.R. 633/1972 (richiamato dall’articolo 33 D.P.R. 600/1973 in materia di imposte dirette), prevede l’ipotesi del “rifiuto” ad esibire libri, registri, scritture e documenti nel corso di accessi, ispezioni e verifiche. Tale ultima disposizione trova applicazione solo in presenza di una specifica richiesta di documenti, con successivo rifiuto o occultamento intenzionale da parte del contribuente, non essendo invece sufficiente che il contribuente non abbia esibito ai verbalizzanti i documenti in epoca successiva depositati in sede giudiziaria (Cassazione, n. 9127/2006)