11 Gennaio 2014

Inutilizzabilità in sede contenziosa dei documenti non prodotti

di Niccolò Di Bella
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Il comma 5 dell’art. 52 D.P.R. 633/1972 recita testualmente che “I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione”; pertanto, per superare la preclusione probatoria, il contribuente deve addurre giustificazioni in grado di evidenziare il fatto che la mancata produzione della suddetta documentazione derivi da fatti a lui non imputabili.

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