Invalida la notifica via PEC della cartella di pagamento con file PDF
di Luigi FerrajoliL’applicazione dei mezzi informatici nelle procedure di formazione degli atti impositivi e nella successiva fase della loro notifica richiede necessariamente il rispetto di particolari formalità la cui omissione potrebbe provocare vizi di legittimità del provvedimento amministrativo o della sua comunicazione.
Per comprendere a pieno la rilevanza del corretto uso degli strumenti telematici è necessario richiamare quanto affermato dal Codice dell’Amministrazione Digitale il quale, all’articolo 20, comma 1, afferma che “il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alla regole di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice”. Il successivo comma 1-bis stabilisce inoltre che “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio” purché sia possibile riscontrare l’identificazione digitale del sottoscrittore, unico elemento idoneo ad attribuire piena sostanza legale al documento cartaceo versato nel file informatico.
Proprio al fine di soddisfare tale ultima esigenza, in caso di notifica di un atto impositivo o di una cartella di pagamento tramite posta elettronica certificata diviene di primaria importanza individuare l’estensione del file da trasmettere che sia in grado di certificare la paternità dell’atto.
Con la sentenza n. 204 emessa lo scorso 31.07.2017, la CTP di Reggio Emilia si è recentemente espressa sul tema affermando l’invalidità della notifica effettuata a mezzo PEC di alcune cartelle di pagamento allegate alla corrispondenza in formato PDF e, dunque, prive di sottoscrizione digitale.
La Commissione Tributaria Provinciale, nell’esaminare la documentazione prodotta in giudizio dall’Agenzia delle Entrate, ha rilevato che le cartelle di pagamento impugnate, notificate telematicamente tramite posta elettronica certificata presso l’indirizzo digitale della Società ricorrente, avevano la semplice estensione del formato digitale “.pdf” e, dunque, non nel formato “.p7m” relativo al documento sottoscritto digitalmente. Alla luce di tale circostanza, i giudici hanno aderito alla difesa della contribuente affermando che “la notifica via PEC non è valida se avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione “.pdf’ anziché “.p7m” atteso che non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto, è garantita solo attraverso l’estensione del file “.p7m”.
Il ragionamento operato dal Giudice di primo grado si rivela ineccepibile, basti semplicemente osservare come con la notifica via PEC della cartella di pagamento nel formato “pdf’ non risulti trasmesso l’originale della cartella, ma solo un copia elettronica senza valore in quanto priva di attestazione di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale. Per tale ragione – motiva il Collegio – “solo l’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta “busta crittografica” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma”.
La sentenza del Collegio emiliano aderisce all’ormai consolidato orientamento interpretativo della prevalente giurisprudenza di merito, tra cui si ricorda la Commissione Tributaria di Savona che, rispettivamente con le decisioni n. 100/2017 e 101/2017 ha annullato alcune cartelle di pagamento notificate tramite PEC poiché prive di sottoscrizione digitale.
Altre Commissioni, seppur con diverse motivazioni, sono pervenute a medesime conclusioni. Interessanti chiarimenti giungono, in particolare, dalla sentenza n. 1023 emessa in data 03.02.2017 dalla CTP di Milano la quale, nel precisare gli ambiti della verifica che devono compiere i giudici del merito, ha affermato che se il formato digitale del file telematico della cartella di pagamento scelto dall’Agente della riscossione è il c.d. “.pdf” “alla Commissione spetta, quindi, il compito, delegatole dall’art. 20, co. 1-bis, D.Lgs. n. 83 del 2005, di accertare se la notificazione della cartella di pagamento sotto il formato digitale del .pdf garantisca la conformità del documento informatico notificato all’originale e se sia valida la firma digitale dell’esattoria”. Da ciò deriva, pertanto, che se la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato “.pdf”, senza l’estensione c.d. “.p7m“, non risulta valida, di conseguenza è illegittima l’intera cartella allegata alla PEC.
6 Ottobre 2017 a 12:03
Due aspetti a mio parere rilevanti della vicenda :
– la costittuzione in giudizio del contribuente che espressamante eccepisse il vizio di notifica o di legittimità dell’atto privo di sottoscrizione potrebbe sanare il “vizio di legittimità del provvediemnto amministrativo”. In altri termiini – com’è già accaduto in passato, con discutibili prese di posizione della Cassazione – i giudici dell’Appello facilmente ribalteranno l’ottimo ragionamento di quelli di prime cure sostenendo che la costituzione in giudizio del contribuente sana il vizio delll’atto;
– la consegna ad un indirizzo INI pec non valido perchè, ad esempio, non rinnovato nei termini o scaduto e rinnovato nelle more presso altro gestore. La successiva comunicazione dell’esattore, eseguita per posta, di avvenuta notifica presso la camera di commercio potrebbe essere sufficiente per “sanare” la notifica di un atto affetto da “vizio di legittimita” e questo anche se il 149-bis c.p.c. espressamente non è applicabile al caso di notifica di cartella di pagamento e proprio per l’espressa previsione dell’art. 26 del 602/73. Il motivo è, come il precedente, nessuna preclusione al diritto di difesa del contribuente;
In conclusione, l’atto emananto dalla P.A. potrebbe essere sempre valido!