Inversione contabile e concetto di edifici
di Giovanni Valcarenghiter) del D.P.R. n. 633/1972. Come noto, si tratta delle
prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici
.
due condizioni generali, vale a dire che si tratti di
prestazione di servizi e che tale prestazione sia
relativa ad un edificio, come a dire che tali concetti debbono essere applicabili a tutte e quattro le tipologie oggettive evocate dalla norma (e non solo, ad esempio, alle attività di completamento).
Regolamento Comunitario n. 282/2011, così come integrato dal
Regolamento n. 1042/2013 che, all’
art. 13-ter
definisce bene immobile (quindi non solo l’edificio/fabbricato):
- una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;
- qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;
- qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
- qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio, che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio.
-bis l’
art. 31-bis dello stesso Regolamento, si occupa di
individuare i servizi relativi ai beni immobili, richiedendo che tra i medesimi si considerino esclusivamente quelli che presentano
nesso sufficientemente diretto con tali beni.
- derivati da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
- erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.
- c) l’edificazione di un fabbricato sul suolo, nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;
- d) l’edificazione di strutture permanenti sul suolo, nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
- k) lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;
- l) lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
- m) l’installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili;
- n) lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili.
indicazione non dissimile dalla elencazione delle attività che la
tabella Ateco (voce 43) ricomprende nella
classe dei completamenti e, nel secondo caso, una risposta al dubbio che è stato sollevato in merito agli interventi su impianti saldamente ancorati al fabbricato.
non rientrano:
- e) la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità;
- f) l’installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l’ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili.