Investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria in RW
di EVOLUTIONI contribuenti che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, hanno l’obbligo di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale.
A decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013, il quadro RW è utilizzato sia per gli obblighi di monitoraggio fiscale che per la liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE).
I soggetti non tenuti al pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE dovranno utilizzare i medesimi criteri di valorizzazione delle attività esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale.
In tale quadro dovranno essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all’inizio di ciascun periodo d’imposta ovvero al primo giorno di detenzione (“valore iniziale”) e al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso (“valore finale”), nonché il periodo di possesso espresso in giorni.
Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo quadro RW va calcolato, per tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili.
Nell’individuazione del valore iniziale e finale delle attività finanziarie occorre fare riferimento al valore utilizzato per la determinazione della base imponibile dell’IVAFE, anche se non dovuta. Questa, a seconda del criterio adottato, è pari al:
- valore di mercato, rilevato al termine del periodo d’imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute;
- valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati;
- valore di rimborso, in mancanza del valore nominale;
- costo d’acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso.
Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto “LIFO” e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.
Per quanto riguarda le stock option, devono essere indicati quale valore iniziale il prezzo di esercizio previsto dal piano e quale valore finale il valore corrente del sottostante al termine del periodo d’imposta.
L’indicazione del valore degli immobili situati all’estero deve essere effettuata seguendo le stesse regole utilizzate ai fini dell’IVIE, anche se non dovuta. Pertanto, il valore dell’immobile è costituito, a seconda dei criteri adottati, dal:
- costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà;
- valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile, in mancanza del costo d’acquisto o in mancanza della relativa documentazione.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |