Investimenti in beni strumentali 4.0 di fine 2021 e credito d’imposta
di Debora ReverberiCon l’appropinquarsi del 31.12.2021 il momento di effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 si fa ancor più strategico sotto il profilo agevolativo, potendo incidere sull’importo del credito d’imposta in misura pari al 10% del costo di acquisizione dei beni.
Come noto la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, all’articolo 1, comma 1056, L. 178/2020, dispone le intensità applicabili ai seguenti investimenti in beni appartenenti all’allegato A annesso alla L. 232/2016:
- effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021;
ovvero
- prenotati al 31.12.2021 ed effettuati entro il 30.06.2022.
Per gli investimenti ricadenti in tale ambito temporale il credito d’imposta è potenziato attraverso il riconoscimento delle seguenti aliquote:
- 50% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro;
- 30% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
In caso di investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022, non validamente prenotati al 31.12.2021, ovvero effettuati entro il 30.06.2023 su prenotazione al 31.12.2022, trova invece applicazione l’articolo 1, comma 1057, L. 178/2020 che prevede il depotenziamento delle intensità del credito d’imposta come segue:
- 40% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro;
- 20% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Ne emerge uno scenario in cui, per l’impresa che non abbia saturato il plafond di 2,5 milioni di euro con gli investimenti complessivamente effettuati dal 16.11.2020, risulterà conveniente effettuare gli investimenti pianificati entro fine 2021 o avvalersi della prenotazione entro il 31.12.2021 perfezionando l’investimento entro il 30.06.2022, potendo beneficiare dell’aliquota del 50% di cui al comma 1056 in luogo dell’aliquota del 40% del comma 1057.
Al contrario per chi abbia superato i 2,5 milioni di euro di investimenti complessivi dal 16.11.2020 al 31.12.2021, in previsione di investimenti complessivi per l’anno 2022 non eccedenti tale soglia, risulterebbe più conveniente non avvalersi della prenotazione al 31.12.2021, con applicazione dell’aliquota del 40% di cui al comma 1057 sull’investimento effettuato nel 2022 in luogo dell’aliquota del 30% prevista per la seconda fascia di investimenti dal comma 1056.
Risulta dunque fondamentale individuare correttamente il momento di effettuazione dell’investimento, onde incardinare il bene strumentale alle aliquote vigenti nell’anno 2021 o 2022.
Il criterio generale da applicarsi nell’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020, è quello di competenza ex articolo 109 commi 1 e 2, Tuir, in base al quale, per quanto qui rilevante:
- le spese incerte nell’esistenza o non determinabili in modo obiettivo concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui si verificano tali condizioni (c.d. requisito di certezza);
- le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione, ovvero se diversa e successiva alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tenere conto delle clausole di riserva della proprietà;
- le spese per acquisizione di servizi si considerano sostenute alla data di ultimazione delle prestazioni.
In caso di acquisizioni di beni con contratto di leasing rileva, come chiarito dalla circolare AdE 4/E/2017:
- la data di consegna al locatario
ovvero
- in caso il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, la dichiarazione di esito positivo di collaudo da parte del locatario.
Particolare attenzione va riservata agli investimenti complessi, caratterizzati da contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di una pluralità di attività che non esauriscono la prestazione del fornitore con la cessione del bene.
In tale fattispecie, come segnalato dall’Amministrazione finanziaria nella risposta all’interpello n. 723/2021, assume rilievo il momento di effettuazione delle ulteriori attività da cui dipende il saldo della fornitura perché si concretizzi il requisito di certezza dell’investimento ai sensi dell’articolo 109, comma 1, Tuir.
In caso l’investimento non possa essere effettuato tempestivamente entro il 31.12.2021, ad esempio in relazione alle tempistiche di consegna del fornitore, è possibile derogare alla regola generale del momento di effettuazione prenotando l’investimento entro fine anno con le seguenti modalità:
- accettazione dell’ordine da parte del fornitore o sottoscrizione del contratto di leasing;
- versamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene o versamento di un maxicanone almeno pari al 20% del costo sostenuto dal concedente nel leasing.
Qualora l’acconto o il maxicanone si rivelino incapienti ex post in seguito all’incremento del costo di acquisizione del bene originariamente pattuito, secondo quanto statuito dall’Agenzia delle entrate in risposta a Telefisco 2019, continuerà ad applicarsi la prenotata disciplina 2021 del comma 1056 sull’importo originario, mentre sull’eccedenza si applicherà la disciplina del 2022 del comma 1057.
In caso non venga rispettata la dead line del 30.06.2022 per l’effettuazione dell’investimento prenotato entro il 31.12.2021, la prenotazione si considererà scaduta e si applicherà la disciplina vigente nel 2022 ai sensi del comma 1057 dell’articolo 1 L.178/2020.
Per quanto concerne invece gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016, l’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020 dispone un’unica aliquota pari al 20% del costo di acquisizione sul periodo temporale dal 16.11.2020 al 31.12.2022, incluse le prenotazioni al 31.12.2022 di investimenti effettuati al 30.06.2023.
21 Dicembre 2021 a 15:29
Buonasera, ma gli investimenti di progetti diversi, si cumulano fra di loro quando sono operati dalla stessa partita iva, oppure essendo progetti diversi possono usufruire tutti del massimo della quota fruibile?
Esempio:
– investo nel 2021 in 4.0 su un progetto di macchinari aditi a produrre olio 2.5 milioni ed usufruisco del 50%
– investo sempre nel 2021 altri 2.5 milioni in acquisto macchinari per la produzione di mozzarella: di quale aliquota usufruisco? 50% perchè progetto diverso o 30% perchè comunque stessa partita iva?
A questo punto si che mi conviene aspettare il 2022 e usufruire del 40%.
Grazi mille