20 Settembre 2021

Investimenti in beni strumentali: le recenti risposte agli interpelli in linea con la circolare AdE 9/E/2021

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Si intensificano le risposte rese dell’Agenzia delle entrate agli interpelli in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, tutte caratterizzate da un denominatore comune: interpretazioni totalmente in linea con i chiarimenti resi nella circolare AdE 9/E/2021.

Nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 settembre sono state pubblicate le seguenti risposte a interpelli:

  • la risposta n. 600/2021, in cui l’AdE conferma l’ammissibilità al credito d’imposta 4.0, oltre che ordinario, delle S.T.P., in quanto titolari di reddito d’impresa;
  • la risposta n. 602/2021, in cui l’AdE applica i criteri di coordinamento sul piano temporale delle discipline ex L. 160/2019 e L. 178/2020 e ribadisce le regole di utilizzo in compensazione per i crediti d’imposta 4.0, con particolare focus sulla fruizione nel 2021 della prima quota maturata a fine 2020;
  • la risposta n. 603/2021, in cui l’AdE applica i medesimi criteri di coordinamento temporale e rammenta le modalità di regolarizzazione della dicitura nella documentazione già emessa;
  • risposta n. 604/2021, in cui l’AdE sintetizza il procedimento di cumulo tra credito d’imposta investimenti e altre agevolazioni, soffermandosi sulla rilevanza del beneficio fiscale derivante dalla non concorrenza del credito d’imposta ai fini Irpef, oltre che Irap, in capo ai singoli soci dell’ente trasparente.

La risposta 600/2021 affronta il tema dell’ambito applicativo soggettivo, rifacendosi a quanto già contenuto al paragrafo 1.1 della circolare AdE 9/E/2021: le S.T.P. rientrano fra i soggetti beneficiari sia del credito ordinario che 4.0, in quanto titolari di reddito d’impresa.

Infatti ai fini della quantificazione del reddito prodotto dalla S.T.P. non rileva l’effettivo esercizio di attività professionale “risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria”.

Le risposte fornite agli interpelli 602 e 603/2021 confermano, quale corretto criterio di coordinamento temporale fra disciplina previgente e disciplina attuale, la data spartiacque del 15.11.2020, giorno antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina (vedasi il paragrafo 3.1 della circolare AdE 9/E/2021):

  • gli investimenti effettuati dal 01.01.2020 fino al 15.11.2020, incluse le valide prenotazioni entro il 15.11.2020 di investimenti effettuati entro il 30.06.2021, restano incardinati alla disciplina previgente dell’articolo 1, commi 184-199, L. 160/2019;
  • gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, incluse le valide prenotazioni entro il 31.12.2022 di investimenti effettuati entro il 30.06.2023, ricadono sotto la nuova disciplina dell’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020.

La risposta 602/2021 riguarda anche il caso operativo di un investimento effettuato successivamente al 15.11.2020, incardinato alla disciplina della L. 178/2020, in un bene 4.0 che risulta interconnesso il 31.12.2020.

In linea teorica, in base al comma 1059 dell’articolo 1, L. 178/2020, la prima delle tre quote annuali di credito d’imposta sarebbe risultata compensabile a decorrere al 2020, anno di avvenuta interconnessione del bene: tuttavia per ragioni di tempistiche (interconnessione a fine anno) nonché di indisponibilità dei codici tributo per l’operatività dell’agevolazione, introdotti con la risoluzione AdE 3/E del 13.01.2021, la prima quota annuale non è stata utilizzata.

L’Amministrazione finanziaria, sia al paragrafo 5.2 della circolare AdE 9/E/2021, sia nella risposta citata, conferma la facoltà di riporto della prima quota annuale di credito inutilizzata negli anni successivi, anche oltre il terzo e senza alcun limite temporale, andando a sommarsi con l’ordinaria quota fruibile a partire dal medesimo anno: la prima quota, inutilizzata nel 2020, potrà dunque essere legittimamente compensata nel 2021 sommandosi alla seconda quota.

Nella risposta all’interpello n. 603/2021, coerentemente con le indicazioni fornite al paragrafo 8.1 della circolare AdE 9/E/2021, viene confermata al contribuente la possibilità di regolarizzare i documenti già emessi “sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, purché entro l’avvio delle attività ispettive dell’Amministrazione finanziaria e secondo le modalità indicate nella risposta all’interpello 438/2020 che, seppur emessa in relazione alla disciplina previgente, può ritenersi applicabile anche alla nuova disciplina.

Infine la risposta all’interpello n. 604/2021 applica il procedimento di cumulo di cui al paragrafo 6.1 della circolare AdE 9/E/2021 al caso di un contributo a fondo perduto POR-FESR 2014-2020, precisando la necessità di tener conto del risparmio di imposta ai fini Ires o Irpef e Irap derivante dalla detassazione del credito per investimenti in beni strumentali.

In particolare, in caso di agevolazione spettante in capo a un ente trasparente, dovrà comunque essere quantificato il beneficio fiscale derivante dalla detassazione del contributo ai fini dell’imposta sul reddito di ciascun socio.

Qualora la sommatoria tra:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali;
  • contributo a fondo perduto POR-FESR 2014-2020 ed eventuali altre agevolazioni cumulabili;
  • risparmio d’imposta Irpef o Ires e Irap derivante dalla detassazione del credito;

risulti non eccedente il costo agevolabile del bene, il credito d’imposta sarà interamente fruibile.

Nel caso in cui tale cumulo risulti superiore al costo del bene sarà necessario ridurre l’importo del credito d’imposta corrispondentemente, in modo tale da non superare il limite del 100% del costo.