12 Gennaio 2021

Investimenti in beni strumentali: luci e ombre della nuova disciplina

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la pubblicazione in GU n. 322 del 30.12.2020 della L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) è entrata in vigore, con effetto retroattivo agli investimenti effettuati dal 16.11.2020, l’estensione potenziata del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.

I commi dal 1051 al 1063 dell’articolo 1 L. 178/2020 delineano infatti una disciplina agevolativa innovata, che eredita i tratti principali della previgente normativa dell’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ma ne emerge rafforzata sotto molteplici aspetti.

L’ambito applicativo temporale dell’attuale credito d’imposta riguarda gli investimenti effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023 in caso di valida prenotazione del bene entro il 31.12.2022 (ordine accettato dal venditore e versamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene).

Le principali novità del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali possono essere così sintetizzate:

  • ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo, con estensione agli investimenti in beni immateriali ordinari (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni non 4.0 ovvero non inclusi nell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017);
  • potenziamento delle aliquote di credito d’imposta fino al 31.12.2021 con un décalage nel 2022;
  • previsione di un’aliquota potenziata per beni materiali e immateriali destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 L. 81/2017;
  • innalzamento dei massimali di spesa ammissibili;
  • accorciamento generalizzato del periodo di fruizione dell’agevolazione (da 5 a 3 anni);
  • ulteriore compressione del periodo di fruizione (in unica soluzione) per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro;
  • anticipazione del momento di fruizione del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione per beni ordinari e di interconnessione per beni 4.0;
  • introduzione dell’onere di asseverazione della perizia tecnica per beni 4.0 di costo unitario superiore a 300.000 euro;
  • modifica della dicitura che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere: “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020”.

Nell’ambito di una disciplina innovata complessivamente favorevole ai beneficiari restano tuttavia alcuni rilevanti aspetti su cui si auspicano chiarimenti nel silenzio di Legge.

 

Termine ultimo di prenotazione della normativa previgente

La Legge di Bilancio 2021 risulta carente di un espresso regime transitorio volto ad evitare sovrapposizioni tra la nuova normativa e quella previgente ex L. 160/2019.

L’articolo 1, comma 185, L. 160/2019 prevede come termine ultimo delle prenotazioni il 31.12.2020, con applicazione del credito d’imposta beni strumentali ex Legge di Bilancio 2020 agli investimenti effettuati entro il 30.06.2021 in relazione ai quali risulti accettato l’ordine e versati acconti in misura almeno pari al 20% entro fine 2020.

Tuttavia, in virtù della decorrenza anticipata della nuova disciplina al 16.11.2020 potrebbe sorgere il dubbio che il termine ultimo di prenotazione della normativa previgente sia il 15.11.2020, in quanto ultimo giorno antecedente l’entrata in vigore della nuova normativa.

 

Massimale di spesa per beni immateriali 4.0

La formulazione del comma 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020, con indicazione di un unico periodo di effettuazione degli investimenti in beni immateriali inclusi nell’allegato B annesso alla Legge di bilancio 2017, dal 16.11.2020 al 31.12.2022 ovvero al 30.06.2023 su prenotazione, in relazione al quale spetta un credito “nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di europotrebbe indurre a considerare un massimale di spesa unico sul biennio con effetto penalizzante sugli investimenti in software 4.0.

 

Calcolo del limite di 5 milioni di euro per la fruizione in unica soluzione del credito d’imposta

La Legge di Bilancio 2021 non precisa con riferimento a quale periodo d’imposta quantificare il volume di ricavi o compensi da parametrare al tetto di 5 milioni di euro per aversi l’utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale (possibile sia per imprese, sia per esercenti arti o professioni in caso di investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021).

 

Operatività effettiva del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione/interconnessione del bene

Se da un lato le nuove disposizioni sulla modalità di fruizione del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione (per beni ordinari o per beni 4.0 in misura ridotta) o interconnessione (per beni 4.0) renderebbero già compensabile la prima quota di credito in relazione ad investimenti perfezionatisi a fine 2020 o inizio 2021, l’effettiva operatività della misura resta subordinata ad una prossima istituzione del relativo codice tributo.

 

Imminente rimodulazione del Piano Transizione 4.0

In relazione alle osservazioni formulate dalla Commissione europea sul Recovery Plan il Piano Transizione 4.0 dovrebbe essere modificato, con decorrenza retroattiva al 16.11.2020, mediante un ulteriore potenziamento degli investimenti 4.0 a discapito dei beni ordinari, nell’ottica di favorire gli investimenti direttamente connessi alla trasformazione digitale dei processi aziendali.

Di seguito si propone una tavola sinottica riassuntiva di aliquote e massimali di spesa del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex Legge di Bilancio 2021:

Tipologia di bene Periodo di effettuazione Aliquote e massimali di spesa complessivi
Beni materiali e immateriali ordinari
 
16.11.2020-31.12.2021* 10%
15% smart working
Fino a 2 milioni di euro (materiale)
Fino a 1 milione di euro (immateriale)
01.01.2022-31.12.2022* 6%
Tetto 2 milioni di euro (materiale)
Tetto 1 milione di euro (immateriale)
Beni materiali 4.0 16.11.2020-31.12.2021* 50% fino a 2,5 milioni di euro
30% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro
10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro
01.01.2022-31.12.2022* 40% fino a 2,5 milioni di euro
20% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro
10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro
Beni immateriali 4.0 16.11.2020-31.12.2022* 20% fino a 1 milione di euro
*inclusi gli investimenti effettuati entro il 30.06 dell’anno X+1 validamente prenotati entro il 31.12.X