Il decreto direttoriale Mise del 12.04.2022 ha reso operativo l’intervento agevolativo istituito dal decreto ministeriale del 10.02.2022 per il sostegno, sull’intero territorio nazionale, di nuovi investimenti innovativi e sostenibili proposti dalle Pmi, volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa “al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico”.
La misura rappresenta l’evoluzione, con significativi elementi di novità, dei precedenti interventi promossi dai bandi “Macchinari Innovativi”, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 677.875.519,57 euro, di cui una quota pari al 25% destinata alle micro e piccole imprese:
- 250.207.123,57 euro per le Regioni del Centro – Nord, a valere sulle risorse dell’iniziativa “REACT – EU”;
- 427.668.396,00 euro per le Regioni del Mezzogiorno, a valere sul programma complementare “Imprese e competitività” e sulle risorse liberate del PON “Sviluppo imprenditoriale locale 2000-2006”.
Nel dettaglio i programmi di investimento agevolabili devono prevedere:
- l’utilizzo, prevalente per ammontare di spesa, delle tecnologie abilitanti 4.0, di cui all’allegato 1 al D.M. 10.02.2022, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa;
- l’ampliamento della capacità, la diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o il cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero la realizzazione di una nuova unità produttiva.
Nell’ambito dei criteri di valutazione è assegnata priorità, secondo indicatori di sostenibilità dedicati, ai progetti finalizzati a:
- favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare, attraverso l’applicazione delle soluzioni previste dall’allegato 2 al D.M. 10.02.2022;
- migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa, con il conseguimento di un risparmio energetico, all’interno dell’unità produttiva oggetto di intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente, attraverso le misure previste dall’allegato 3 al D.M. 10.02.2022.
I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:
- attività manifatturiere di cui alla sezione C Ateco 2007, ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, secondo quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento GBER e con esclusione dei programmi di investimento che non garantiscono il rispetto del principio DNSH (“Do No Significant Harm”);
- attività di servizi alle imprese, di cui all’allegato 4 al D.M. 10.02.2022.
I programmi di investimento agevolabili, da avviare successivamente alla presentazione della domanda e da ultimarsi entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione, prevedono le seguenti soglie di spesa minime e massime:
- nelle regioni del Mezzogiorno, spese ammissibili complessive minime di euro 500.000 e massime 3 milioni di euro e comunque entro l’80% del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato e depositato;
- nelle regioni del Centro-Nord, spese ammissibili complessive minime di un milione di euro e massime di 3 milioni di euro e comunque entro l’80% del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato e depositato.
Le spese ammissibili, da sostenere successivamente alla presentazione della domanda, devono essere strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento e relative all’acquisto in proprietà delle seguenti immobilizzazioni materiali e immateriali nuove:
- macchinari, impianti e attrezzature (in caso di beni mobili sono ammessi solo quelli non targati);
- opere murarie, strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
- programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo di macchinari, impianti e attrezzature;
- acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrino nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad esempio Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD);
- spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva, solo per i progetti volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, a condizione che la diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio e nel limite del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili.
Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 della comunicazione C(2020) 1863 final del 19.03.2020 e ss.mm.ii. (Temporary framework), nella forma del contributo in conto impianti, come di seguito specificato:
- nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60% per micro e piccole imprese e al 50% per le medie imprese;
- nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50% per micro e piccole imprese e al 40% per le medie imprese;
- nelle regioni del Centro-Nord, il contributo massimo è pari al 35% per le micro e piccole imprese e al 25% per le medie imprese.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello affidata al soggetto gestore Invitalia, secondo le seguenti tempistiche di compilazione e presentazione domande:
- compilazione delle domande dalle ore 10.00 del 4 maggio;
- invio delle domande dalle ore 10.00 del 18 maggio.
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