7 Gennaio 2020

Investimenti sostitutivi e nuovo credito d’imposta

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Secondo la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 le agevolazioni collegate all’iper ed al super ammortamento saranno fruire con un credito d’imposta rispettivamente del 40% e del 6% (ovvero del 15% per gli investimenti in beni immateriali) e non più con la maggiorazione del costo del bene ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili.

A prescindere dalle valutazioni di convenienza nel passaggio tra le due modalità di calcolo (certamente vantaggiose per i contribuenti forfettari che prima non potevano godere dell’agevolazione collegata al super ammortamento), è bene osservare che, per tutti gli investimenti effettuati, è stata prevista una clausola di “salvaguardia” secondo cui, in caso di cessione del bene entro il secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta viene ridotto escludendo dal calcolo il relativo costo, e l’eventuale maggiore credito già fruito deve essere restituito senza applicazione di sanzioni ed interessi (articolo 1, comma 193, L. 160/2019).

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