Invio al STS: divieto integrale della fatturazione elettronica
di Alessandro BonuzziL’obbligo della fatturazione elettronica, come noto in vigore dal 1° gennaio 2019, riguarda la generalità dei soggetti passivi Iva stabiliti o residenti in Italia.
Ciò significa che non rientrano nel campo di applicazione dell’obbligo le operazioni che intercorrono tra un operatore Iva residente o stabilito nel territorio dello Stato e:
- un soggetto comunitario o extra-Ue oppure
- un soggetto identificato in Italia o con rappresentante Iva italiano.
Si precisa che, comunque, le operazioni attive effettuate verso un soggetto estero possono essere fatturate in via elettronica compilando il campo “Codice Destinatario” con il codice convenzionale composto da sette X (“XXXXXXX”). Ciò al fine di evitare l’invio dell’esterometro.
Sono poi previsti degli esoneri specifici; trattasi:
- dei contribuenti minimi e forfettari che non hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica per le operazioni effettuate e i cui fornitori sono obbligati a rilasciare loro, previa richiesta, la copia cartacea della fattura elettronica. Va però ricordato che questi soggetti possono decidere di emettere le fatture in modalità elettronica e di ricevere quelle di acquisto attraverso il SdI. In tal caso sono assoggettati all’obbligo di conservazione sostitutiva;
- dei soggetti che applicano il regime 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente (quindi nel 2018 ai fini della verifica dell’esonero per l’anno 2019) hanno conseguito ricavi commerciali per un importo non superiore a 65.000 euro;
- degli agricoltori in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972. Gli acquirenti soggetti Iva sono tenuti ad emettere autofattura in formato elettronico per gli acquisiti effettuati dal piccolo agricoltore, consegnandogli la copia cartacea del documento xml.
Per l’anno 2019, non rientrano altresì nell’obbligo della fatturazione elettronica i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria; è bene evidenziare che, a differenza dei casi sopra elencati, per questa fattispecie non vige un esonero bensì un vero e proprio divieto.
Al riguardo, in un primo momento, l’articolo 10-bis D.L. 119/2018 aveva stabilito che “Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria … sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica …, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria”. In pratica, quindi, in base alla prima versione della norma, si trattava di un esonero che, peraltro, coinvolgeva i soggetti tenuti all’invio al STS, esclusivamente, per i dati inviati.
La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 53, L. 145/2018) è intervenuta sulla disposizione stabilendo, invece, che “Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria … non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”.
Le modifiche apportate sono di impatto sostanziale poiché:
- in primo luogo, hanno tramutato l’esonero in divieto e,
- in secondo luogo, ne hanno ampliato l’ambito applicativo.
In altri termini, i soggetti obbligati all’invio al STS non hanno la possibilità di scegliere se emettere ugualmente la fattura elettronica per le operazioni i cui dati vanno trasmessi. Tale impossibilità riguarda non solo le operazioni i cui dati sono stati effettivamente inviati, ma anche quelle i cui dati avrebbero dovuto essere inviati, ma l’interessato ha espresso l’opposizione alla trasmissione.
Ciò che non è variato, invece, è il fatto che le operazioni interessate, prima dall’esonero e ora dal divieto, sono quelle effettuate nei confronti di persone fisiche private. Pertanto, vanno fatturate elettronicamente le operazioni rese a soggetti diversi dalle persone fisiche poiché i relativi dati non “sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”.
Si ricorda, infine, che l’invio delle informazioni al STS deve essere effettuato, oltre che dalle farmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto, dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato, nonchè:
- dalle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN);
- dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;
- dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco (parafarmacie);
- dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
- dagli iscritti agli albi professionali degli:
- psicologi;
- infermieri;
- ostetriche ed ostetrici;
- medici veterinari;
- tecnici sanitari di radiologia
I dati relativi alle spese mediche sostenute dai contribuenti nel 2018 devono essere inviate entro il 31 gennaio 2019.