Invio dei corrispettivi e Decreto crescita: la circolare delle Entrate
di Euroconference Centro Studi TributariIn concomitanza con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, della legge di conversione del Decreto crescita, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare 15/E/2019, dedicata alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, e, più in particolare, alla moratoria sulle sanzioni prevista dall’articolo 12-quinquies D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), introdotto in sede di conversione dalla L. 58/2019.
Giova a tal proposito ricordare che la richiamata disposizione normativa prevede che “I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.




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