Invio merce in Ue senza immediato passaggio di proprietà e modelli Intra 2022
di Clara PolletSimone DimitriIn un precedente intervento abbiamo proposto una sintesi dei nuovi modelli e delle istruzioni degli elenchi riepilogativi Intrastat 2022, volti ad accogliere le novità previste dal Regolamento Ue n. 2020/1197, in materia di raccolta delle informazioni di natura statistica relative alle transazioni intraunionali.
Tra le novità in argomento, ai fini del presente contributo, ci soffermiamo sul campo “Natura della transazione” che, da quest’anno, viene dettagliato nelle colonne A e B della relativa Tabella B presente nelle nuove istruzioni.
I soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, Decreto ministeriale 22.02.2010, vale a dire i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B), di cui alla Tabella richiamata in precedenza.
Tutti gli altri soggetti possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra, ossia esponendo solo i dati contenuti nella colonna A (come in passato); in alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B di cui alla Tabella richiamata).
La nuova tabella B – di seguito riepilogata – pare ricomprendere diverse casistiche di compilazione nuove, che richiederebbero una circolare esplicativa con chiarimenti ufficiali, per aiutare gli operatori che si apprestano a compilare i dati riferiti alla prima mensilità di gennaio 2022, in scadenza il 25 febbraio.
Colonna A | Colonna B | Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari | ||
Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | |
1 | Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario | 1 | Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi | A |
2 | Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) | |||
2 | Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria | 1 | Restituzione di merci | B |
2 | Sostituzione di merci restituite | |||
3 | Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite | |||
3 | Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario | 1 | Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock) | C |
2 | Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock) | |||
3 | Leasing finanziario | |||
4 | Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario | |||
4 | Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) | 1 | Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore | D |
2 | Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore | |||
5 | Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) | 1 | Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore | E |
2 | Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore | |||
7 | Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione) | 1 | Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro | F |
2 | Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione | |||
8 | Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell’ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l’intero contratto | – | – | G |
9 | Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici | 1 | Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi | H |
9 | Altra |
Analizziamo, in particolare, la natura della transazione 3 – Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario.
La descrizione, in base alle istruzioni, ricomprende pertanto le operazioni in cui il passaggio della proprietà avviene in un momento successivo alla movimentazione della merce, oppure le ipotesi di trasferimento di proprietà senza corrispettivo.
Concentrandoci sulla prima parte della fattispecie in argomento, quella ragionevolmente più condivisibile, la lettura della colonna B aiuta a definire quali casistiche vanno ricomprese:
- vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock)
- vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock)
- Leasing finanziario
Così, ad esempio, il cedente che invia merce in conto visione in altro Stato UE nel mese di gennaio 2022, registra l’operazione nel registro di carico/scarico di cui all’articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993, senza compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat.
Quando il cliente UE decide di acquistare la merce, ad esempio, nel mese di febbraio 2022, il cedente italiano emette la sua fattura di vendita e compila il modello Intra 1bis di febbraio riportando il codice 3 nella natura transazione (colonna A) ed il codice 2 nella colonna B (per i soggetti che superano la soglia dei 20 milioni di euro).
Analoghe conclusioni valgono per i contratti di call off stock dal 2022.
Si ricorda che il D.Lgs. 192/2021 ha introdotto, tra le altre, nuove disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”, in attuazione della Direttiva Ue 2018/1910 del Consiglio, che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.
Conseguentemente nei modelli Intrastat è stata introdotta una nuova sezione dedicata alle operazioni di Call off stock (Intra 1sexies). A differenza di quanto visto in precedenza, nel modello Intra 1sexies occorre segnalare la movimentazione della merce verso/da lo Stato membro del depositario, nel rispetto delle condizioni che regolano tale contratto (identità certa ed iscrizione al Vies della controparte UE destinataria della merce, acquisto entro 12 mesi dall’arrivo della merce nel territorio dello Stato membro, tenuta del registro di cui all’articolo 50, comma 5-bis, D.L. 331/1993, etc.).
Esemplificando, il cedente italiano che invia nel mese di gennaio 2022 della merce al depositario in un altro Stato membro, con prelievo della stessa nel mese di marzo 2022, ai fini Intrastat deve:
- compilare l’Intra 1sexies del mese di gennaio, riportando i dati del destinatario UE (colonna 2 e 3) ed il codice 1 – Trasferimento di beni – nella colonna 4 (Tipo operazione).
- compilare l’Intra 1bis del mese di marzo, riportando i dati relativi alla cessione della merce ed il codice “32” nelle colonne A e B dedicate alla Natura della transazione.