Iper ammortamenti: gli ultimi chiarimenti (FAQ) del MiSE
di Raffaele PellinoIl Ministero delle Sviluppo Economico (cd. MiSE) ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di super e iper ammortamenti. Rispondendo, infatti, ad una serie di quesiti nella forma di FAQ, pubblicati sul sito istituzionale del Ministero lo scorso 12 luglio, viene fatta luce su alcune questioni ancora dubbie.
Tra le numerose risposte fornite si rilevano, in primo luogo, quelle riguardanti l’agricoltura 4.0, i concetti di “fabbrica” e di “trasformazione”.
Il MiSE, in merito al primo aspetto, precisa che le macchine agricole possono rientrare nella voce n. 11 dell’Allegato A alla legge di Bilancio 2017 se sono in grado di gestire le lavorazioni su base spazio-temporale al fine di incrementare la profittabilità e ridurne al contempo l’impatto ambientale tramite funzionalità quali: guida parallela, controllo sezioni e/o gestione di applicazione a rateo variabile. In particolare – precisa il MiSE – nell’interpretazione della caratteristica obbligatoria di “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”, per guida semiautomatica o assistita su trattrici e altre macchine operatrici, si possono intendere sistemi che:
- sono in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto;
- prevedono la presenza a bordo di un operatore per ragioni di sicurezza e per altre operazioni.
L’agevolabilità è, inoltre, subordinata al rispetto delle altre 4+2 caratteristiche previste dalla norma.
Il MiSE fornisce, poi, una definizione dei seguenti aspetti.
Fabbrica |
È l’insieme di attività integrate nella catena del valore di uno o più soggetti, interni o esterni all’azienda, che trasformano delle risorse (input del processo) in un prodotto finito (output del processo). Tali attività sono inerenti ai processi aziendali, ovvero alle attività di acquisto, produzione e distribuzione associate a una o più famiglie di prodotto realizzate dalla fabbrica stessa. |
Trasformazione |
È un processo che modifica lo stato di materie prime, semilavorati e prodotti, eseguito lungo la catena del valore necessaria al fine di rendere disponibile e fruibile un prodotto. La “trasformazione” si realizza per mezzo di macchine, impianti/sistemi che utilizzano energia e necessitano di scambiare informazioni. In funzione di come detti fattori si esplicitano e combinano, possono essere definite varie tipologie di trasformazione, di cui a titolo esemplificativo:
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Un ulteriore aspetto oggetto di chiarimenti ha riguardato una società di noleggio “a lungo termine”.
Nello specifico è stato chiesto, nel caso tale società acquisti un bene iper ammortizzabile ricompreso nell’allegato A della L. 232/2016 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori: essi devono essere soddisfatti “internamente” (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione / interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure “esternamente” (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/ interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale)?
Intervenendo sul punto, il Ministero ha precisato, coerentemente con quanto affermato dalla circolare AdE 4/E/2017, che il noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. Tuttavia, tale circolare non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto “internamente o esternamente”. Al riguardo, viene ora chiarito che entrambe le opzioni sono valide; è necessario tuttavia che “i due casi siano mutuamente esclusivi”.
Viene, inoltre, fatto presente che qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento dei vincoli presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.
A fronte poi di un quesito in cui si chiede se un’azienda che opera nell’ambito dei servizi alle imprese è ammissibile all’iper ammortamento per la realizzazione di “sistemi per l’assicurazione della qualità”, il Ministero ha precisato che “Tutti i beni, i sistemi e i dispositivi riconducibili alla Tabella A, Finanziaria 2017 possono essere soggetti all’iper ammortamento a condizione che sia verificata l’interconnessione e che il soggetto che realizza l’investimento sia titolare di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui opera e in cui effettua l’investimento”.
Proseguendo nell’analisi delle casistiche oggetto di chiarimenti, vengono poste all’attenzione due situazione relative l’acquisto di un software in cloud. Nel primo caso, si chiede se sia agevolabile l’acquisto un software cloud che, integrato nel proprio gestionale, permette di:
- veicolare in “automatico” le fatture in formato elettronico verso i propri clienti;
- ricevere le fatture di acquisto, effettuarne la disputa online e il ciclo di verifica interna;
- provvedere al pagamento delle fatture stesse.
Per tale software arriva risposta negativa da parte MiSE, quindi, lo stesso non è agevolabile. Situazione diversa, invece, per l’altra tipologia di software; è, infatti, agevolabile il software in cloud che, integrato nel proprio gestionale, permette:
- di inviare ordini ai propri fornitori e ricevere dagli stessi i DDT in formato digitale;
- di tracciare l’avanzamento dei documenti e lo stato in cui si trovano;
- la conservazione digitale dei documenti.
Tale casistica sembra rientrare nella categoria “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain”. Pertanto – precisa il Ministero – se ricorrono i requisiti di natura contabile e fiscale, dal punto di vista tecnico il bene può accedere all’agevolazione.
Da ultimo si segnala che in risposta ad una domanda in merito al beneficio dell’iper ammortamento per gli impianti di servizio, il Ministero ha chiarito che “sono agevolabili solo gli impianti di servizio riconducibili alla voce “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”. In particolare, se il contratto di acquisto / appalto / SAL di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione, allora gli stessi impianti di servizio potranno godere del beneficio fiscale. Le soluzioni destinate alla produzione di energia sono, invece, da ritenersi escluse.