Iper ammortamento 2019 con perizia o autocertificazione in scadenza
di Alessandro BonuzziAncora poche settimane a disposizione per soddisfare l’adempimento formale dell’iper ammortamento, potendo così fruire dell’agevolazione già dal periodo d’imposta 2019.
Si ricorda, infatti, che per la concreta fruizione del beneficio è necessario che, entro la chiusura del periodo d’imposta nel corso del quale si verifica l’effettuazione dell’investimento e l’interconnessione del bene agevolabile, sia soddisfatto l’obbligo documentale imposto dalla disciplina nella forma:
- della perizia tecnica giurata o dell’attestazione di conformità, per i beni il cui costo è superiore a 000 euro; oppure
- della dichiarazione del rappresentante legale con valore di autocertificazione, laddove il costo di acquisto del singolo bene non sia superiore a 500.000 euro.
Dunque, le imprese aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare che effettuano l’investimento e interconnettono il bene agevolabile nel 2019, se vogliono beneficiare dell’iper ammortamento già per il periodo d’imposta in corso, devono ottenere o produrre la perizia, l’attestazione o l’autocertificazione entro il prossimo 31 dicembre.
Se l’adempimento formale sarà soddisfatto nel periodo d’imposta successivo (nel 2020), l’impresa:
- può fruire del super ammortamento del 30% per l’anno 2019;
- potrà beneficiare dell’iper ammortamento solo dal periodo d’imposta 2020 in avanti.
Con riferimento alla perizia giurata, la risoluzione 27/E/2018 dell’Agenzia delle entrate aveva chiarito che assumeva rilevanza il momento di acquisizione del documento, cosicché se la perizia fosse stata giurata nello stesso periodo d’imposta dell’interconnessione, ma acquisita dall’impresa nel periodo d’imposta successivo, l’iper ammortamento poteva decorrere solo dall’anno di acquisizione.
Tale posizione è stata successivamente superata dalla circolare n. 48610/2019 del MiSE, in occasione della quale è stato precisato che, ai fini della decorrenza dell’iper ammortamento, è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al giuramento della perizia, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell’impresa.
Pertanto, nel caso di un macchinario consegnato, entrato in funzione e interconnesso nel 2019, con giuramento della perizia entro il prossimo 31 dicembre, l’iper ammortamento può essere stanziato già dal periodo d’imposta 2019, ancorché il verbale di giuramento venga acquisito dall’impresa nel 2020.
Un discorso a parte andrebbe fatto per l’autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa, la quale, in quanto documento autoprodotto, dovrebbe in linea di principio poter essere redatta in qualsiasi momento. Sta di fatto, però, che l’Agenzia delle entrate, in tutti i documenti sull’iper ammortamento pubblicati, ha precisato che, ai fini della decorrenza del beneficio, l’attestazione del rappresentante legale deve essere prodotta entro la chiusura del periodo d’imposta.
Il consiglio, quindi, è di agire in tal senso attribuendo data certa al documento con l’invio dello stesso tramite pec. Sarebbe altresì opportuno accompagnare l’autodichiarazione con una certificazione da richiedere al fornitore attestante l’inclusione del bene nell’Allegato A della L. 232/2016, nonché la data di consegna e di interconnessione del bene stesso.