Iper ammortamento fino al 30 settembre 2018
di EVOLUTIONL’iper ammortamento consiste nella possibilità di maggiorare del 150%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing, il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (elencati nell’allegato A alla L. 232/2016).
Sotto il profilo temporale, a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 14 del D.L. 91/2017 (c.d. “Decreto Sud”) convertito nella L. 123/2017, la maggiorazione del 150% si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 (in luogo del precedente 30/06/2018), a condizione che entro il 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Pertanto, a seguito della proroga dei termini, l’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati entro il 31/12/2017 ovvero entro il 30/09/2018 in presenza delle condizioni elencate; per la verifica di tali condizioni la circolare AdE 4/E/2017 rimanda ai chiarimenti forniti in tema di super ammortamento di seguito riepilogati e “adattati” ai nuovi termini previsti per il solo iper ammortamento.
Beni in leasing |
Per i beni acquisiti tramite leasing, entro il 31/12/2017 deve essere:
In tal caso, l’iper-ammortamento spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31/12/2017 ed entro il 30/09/2018. |
Beni in appalto |
Per i beni realizzati mediante contratto di appalto, si può avere l’estensione temporale del beneficio al 30/09/2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:
In tale ipotesi, l’iper-ammortamento spetterà anche per i contratti di appalto per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, data in cui l’opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ma entro il 30 settembre 2018. |
Beni in economia |
In merito ai beni realizzati in economia, la circolare 23/E/2016 ha chiarito che la maggiorazione spetta anche per i lavori iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti a tale periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo in questione, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del Tuir, anche se i lavori risultano ultimati successivamente alla data di cessazione dell’agevolazione. Pertanto, nel caso di specie – trattandosi di beni realizzati internamente – la prima condizione prevista dalla norma (l’accettazione dell’ordine da parte del venditore) non rileverà ai fini dell’estensione del beneficio agli investimenti effettuati entro il 30/09/2018. Tale estensione, nel caso di beni in economia, può essere ottenuta qualora entro il 31/12/2017 risultino sostenuti costi pari almeno al 20% dei costi sostenuti nel periodo 01/01/2017 – 30/09/2018. |
Ai fini della spettanza della maggiorazione, anche per l’iper ammortamento vale il principio secondo cui l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole della competenza (articolo 109, commi 1 e 2, Tuir).
Dal momento di effettuazione degli investimenti – rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% – deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio. Al riguardo è opportuno evidenziare, infatti, che la maggiorazione, traducendosi in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta – conformemente a quanto previsto dall’articolo 102, comma 1, del Tuir – solo “a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”.
A differenza di quanto previsto in tema di super ammortamento, la disposizione contenuta nel comma 11, dell’articolo 1, della L. 232/2016 prevede un ulteriore requisito per poter fruire della maggiorazione del 150%: quello della “interconnessione” del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |