14 Settembre 2017

Iper ammortamento fino al 30 settembre 2018

di EVOLUTION
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Con l’obiettivo di “favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0»” la legge di Bilancio 2017 ha introdotto il c.d. “iper ammortamento”.
Al fine di approfondire gli aspetti dell’agevolazione, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Misure agevolative”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa dell’ambito temporale del beneficio di recente modificato ad opera del D.L. 91/2017.

L’iper ammortamento consiste nella possibilità di maggiorare del 150%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing, il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (elencati nell’allegato A alla L. 232/2016).

Sotto il profilo temporale, a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 14 del D.L. 91/2017 (c.d. “Decreto Sud”) convertito nella L. 123/2017, la maggiorazione del 150% si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 (in luogo del precedente 30/06/2018), a condizione che entro il 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Pertanto, a seguito della proroga dei termini, l’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati entro il 31/12/2017 ovvero entro il 30/09/2018 in presenza delle condizioni elencate; per la verifica di tali condizioni la circolare AdE 4/E/2017 rimanda ai chiarimenti forniti in tema di super ammortamento di seguito riepilogati e “adattati” ai nuovi termini previsti per il solo iper ammortamento.

Beni in leasing

Per i beni acquisiti tramite leasing, entro il 31/12/2017 deve essere:

  • sottoscritto dalle parti il relativo contratto di leasing e
  • avvenuto il pagamento di un maxi-canone in misura almeno pari al 20% della quota capitale dovuta al locatore.

In tal caso, l’iper-ammortamento spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31/12/2017 ed entro il 30/09/2018.

Beni in appalto

Per i beni realizzati mediante contratto di appalto, si può avere l’estensione temporale del beneficio al 30/09/2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:

  • il contratto di appalto risulti sottoscritto da entrambe le parti;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto.

In tale ipotesi, l’iper-ammortamento spetterà anche per i contratti di appalto per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, data in cui l’opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ma entro il 30 settembre 2018.

Beni in economia

In merito ai beni realizzati in economia, la circolare 23/E/2016 ha chiarito che la maggiorazione spetta anche per i lavori iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti a tale periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo in questione, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del Tuir, anche se i lavori risultano ultimati successivamente alla data di cessazione dell’agevolazione.

Pertanto, nel caso di specie – trattandosi di beni realizzati internamente – la prima condizione prevista dalla norma (l’accettazione dell’ordine da parte del venditore) non rileverà ai fini dell’estensione del beneficio agli investimenti effettuati entro il 30/09/2018. Tale estensione, nel caso di beni in economia, può essere ottenuta qualora entro il 31/12/2017 risultino sostenuti costi pari almeno al 20% dei costi sostenuti nel periodo 01/01/2017 – 30/09/2018.

Ai fini della spettanza della maggiorazione, anche per l’iper ammortamento vale il principio secondo cui l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole della competenza (articolo 109, commi 1 e 2, Tuir).

Dal momento di effettuazione degli investimenti – rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% – deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio. Al riguardo è opportuno evidenziare, infatti, che la maggiorazione, traducendosi in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta – conformemente a quanto previsto dall’articolo 102, comma 1, del Tuir – solo “a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”.

A differenza di quanto previsto in tema di super ammortamento, la disposizione contenuta nel comma 11, dell’articolo 1, della L. 232/2016 prevede un ulteriore requisito per poter fruire della maggiorazione del 150%: quello della “interconnessione” del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: