Iper ammortamento anche per i beni acquistati dal 15 ottobre 2015
di Pietro VitaleIl D.D.L. di Bilancio 2017 attualmente all’esame della Camera prevede le seguenti 3 agevolazioni in tema di deducibilità degli ammortamenti di beni. In particolare, l’articolo 3 del D.D.L. come risultante dall’atto della Camera AC. n. 4127-bis:
- al comma 1 proroga al 31/12/2017 (ovvero al 30/6/2018 a condizione che entro il 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia pagato un acconto almeno del 20 per cento del costo di acquisizione) “Le disposizioni (il 140% – c.d. super-ammortamento) di cui all’articolo 1, comma 91, della legge 22 dicembre 2015, n. 208”. Dalla proroga sono espressamente escluse le autovetture aziendali e quelle assegnate in benefit di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), TUIR. Brevemente si ricorda che rientrano nell’agevolazione i beni strumentali materiali nuovi con aliquota fiscale d’ammortamento superiore al 6,5% (non fabbricati e particolari beni). Pertanto, per tale tipologia di beni tutti gli acquisti effettuati dal 15/10/2015 al 30/6/2018 (nel seguito “periodo finestra”) godranno di un super-ammortamento fiscale del 40% che si concretizza in una variazione in diminuzione;
- al comma 2 rafforza al 250% (c.d. iper ammortamento) la suddetta agevolazione prevedendo che “al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 1, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento”. Dal testo letterale testé riportato si evince che affinché si possa applicare il 250% ((1+1,50)*100) è necessario che:
- i beni rientrino nell’Allegato A a cui si rimanda; si tratta tipicamente di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0;
- l’investimento sia effettuato nel periodo indicato al punto 1. Allo stato attuale la proposta normativa indica solo un termine finale (il 31/12/2017 ovvero 30/6/2018) e non anche quello iniziale. Resta pertanto da chiedersi se il termine iniziale a decorrere dal quale gli investimenti devono essere effettuati per poter beneficiare del 250% debba essere individuato con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2017 (il 1/1/2017) ovvero con la data del 15/10/2015 indicata nell’articolo 1, comma 91, della L. 208/2015. Sembrerebbe doversi propendere per tale ultima tesi proprio in virtù del chiaro tenore letterale del comma 2 del D.D.L. che rimanda in toto al periodo del comma 91 (quindi 15/10/2015-31/12/2016 prorogato al 31/12/2017);
- al comma 3 introduce un nuovo super-ammortamento del 140% “per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 2 e che, nel periodo indicato al comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’Allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento”. Per poter beneficiare di tale nuovo super-ammortamento (non previsto dalla precedente legge di bilancio 2016) è, pertanto, necessario beneficiare anche dell’iper ammortamento al 250%, con ciò significando che il bene immateriale di cui al comma 3 (di cui all’Allegato B) deve insistere sul bene materiale di cui al comma 2 (di cui all’Allegato A).
La lettura del comma 2 sopra fornita, secondo cui a partire dal 1/1/2017 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017) si può godere dell’iper ammortamento anche su beni acquistati a partire dal 15/10/2015, è perfettamente in linea sia con il tenore letterale dell’articolo 3 del D.D.L. sia con i principi di efficacia delle norme tributarie nel tempo.




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