Il decreto dignità è legge: confermate le novità fiscali
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIeri, 7 agosto, il Senato ha approvato definitivamente il ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. 87/2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
Confermate le misure fiscali in materia di redditometro, split payment, spesometro, società sportive dilettantistiche, credito d’imposta ricerca e sviluppo e iper ammortamento.
Sono state recepite, inoltre, le disposizioni contenute nel D.L. 79/2018 in materia di proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante ed è stata estesa anche al 2018 l’efficacia delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
Con specifico riferimento all’iper ammortamento si rende necessario segnalare che, nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge sono state apportate delle modifiche alle norme che disciplinano il recupero dell’iper ammortamento inserite nella prima versione del predetto decreto.
La ratio delle novità inserite con il D.L. 87/2018 è quella di garantire la fruizione dell’agevolazione (consistente in una maggiorazione delle quote di ammortamento fiscale nella misura del 150%) solamente agli investimenti in beni di cui all’allegato A alla Legge di Bilancio 2017 che vengono collocati in strutture situate nel territorio dello Stato e che non vengono ceduti prima del termine del periodo di ammortamento.
È bene ricordare che già nella versione definitiva del D.L. 87/2018 è stato precisato che le novità in questione riguardano solamente gli investimenti effettuati successivamente all’entrata in vigore del decreto, e quindi quelli eseguiti dopo il 14 luglio 2018.
Pertanto, il primo aspetto da sottolineare è che per gli investimenti effettuati prima di tale data non si procede ad alcun recupero delle quote di iper ammortamento già fruite in caso di delocalizzazione del bene in una struttura produttiva estera, ovvero se il bene viene ceduto prima del termine del periodo di ammortamento (fatta salva ovviamente la decadenza dall’agevolazione per le quote mancanti).
Ed è opportuno osservare che la norma fa riferimento agli investimenti effettuati prima del 14 luglio, con la conseguenza che è sufficiente la consegna o la spedizione del bene (ovvero le fattispecie richiamate dall’articolo 109 Tuir) avvengano entro tale data, a nulla rilevando l’entrata in funzione del bene quale data che stabilisce solamente l’inizio della fruizione dell’iper ammortamento.
Per gli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018, invece, due sono le ipotesi che portano non solo alla decadenza dell’agevolazione, ma anche al recupero delle quote già fruite fino a quel momento, tramite una variazione in aumento, pari alla sommatoria dell’iper ammortamento già dedotto, nel periodo d’imposta in cui si realizza l’evento.
Il primo caso riguarda la delocalizzazione del bene all’estero presso strutture produttive dell’impresa o appartenenti ad altre entità del gruppo, anche se un emendamento approvato in Senato ha “corretto” in parte tale ipotesi di revoca. In particolare, è ora previsto al comma 3 che “le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato”. La novità dovrebbe quindi salvare tutte quelle imprese che operano con cantieri situati all’estero e che per la natura dell’attività svolta sono costrette ad trasferire i beni da un cantiere ad un altro. Tuttavia, nulla è detto in merito all’individuazione dei beni che per loro natura si prestino ad un utilizzo temporaneo anche fuori dal territorio nazionale, così come non sono previsti limiti temporali per la permanenza del bene all’estero, posto che ci si limita a prevedere un temporaneo utilizzo all’estero.
Si tratterà di comprendere il significato di “temporaneo”, ben potendo assumere connotati differenti a seconda dell’attività svolta (si pensi ai cantieri delle imprese di costruzione che possono avere durate diverse a seconda dell’opera da eseguire).
Il secondo caso di decadenza e recupero dell’agevolazione, non oggetto di modifiche in sede di conversione, riguarda l’ipotesi della cessione a titolo oneroso del bene durante il periodo di fruizione dell’agevolazione, e quindi durante il periodo di ammortamento del bene stesso.
In merito a questo secondo aspetto si dovrà chiarire se tale periodo di durata debba considerarsi quello fiscale ovvero quello di imputazione nel bilancio.
Trattandosi di un’agevolazione extra contabile determinata secondo le aliquote tabellari del D.M. 31.12.1988 (come chiarito nella circolare AdE 4/E/2017) pare doversi concludere che il periodo di osservazione sia quello di durata dell’ammortamento fiscale e non quello civilistico (se diverso).