27 Dicembre 2017

Iper ammortamento: chiarimenti sulla perizia giurata

di Raffaele Pellino
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Con l’approssimarsi del 31 dicembre 2017, termine che, per la generalità dei soggetti, costituisce la dead-line entro cui procedere all’adempimento documentale previsto per la fruizione del beneficio dell’iper-ammortamento, il MiSE, con la circolare 547750/2017, ha fornito indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione. In particolare, al fine di semplificare il compito dei soggetti incaricati è stato predisposto uno “schema tipo” di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica. Tuttavia, l’adozione degli schemi proposti non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni.

Prima di entrare nel merito dei chiarimenti forniti dal Mise, si ricordano alcuni principali aspetti connessi all’adempimento documentale in esame. In primo luogo si rammenta che, per l’applicazione dei benefici previsti in materia di iper-ammortamento, l’impresa è tenuta a produrre “…una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura” (articolo 1 comma 11 della L. 232/2016). Nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro, è possibile adempiere all’onere documentale anche attraverso “una dichiarazione resa dal legale rappresentante”.  Se l’investimento ha ad oggetto “impianti” o porzioni di impianti, il limite dei 500.000 euro va applicato non già ai singoli beni o parti o componenti autonomamente considerati ma all’investimento complessivo e ciò anche se le singole macchine (o le singole componenti) sono state acquistate presso lo stesso fornitore con atti di acquisto separati o presso fornitori diversi.

Nell’ipotesi in cui, invece, l’investimento abbia ad oggetto più beni di costo unitario non superiore al limite dei 500.000 euro, non costituenti impianti o porzione di impianti, è comunque in “facoltà” dell’impresa richiedere, per motivi prudenziali o per altri motivi, l’intervento del professionista (o dell’ente accreditato) per ottenere, in alternativa alla semplice autocertificazione delle verifiche tecniche richieste dalla disciplina, il rilascio di una perizia giurata (o di un attestato di conformità).  Si ricorda che, come chiarito circolare 4/E/2017, la perizia giurata (o l’attestato di conformità) può essere anche “plurima”, nel senso che può riguardare anche una pluralità di beni agevolabili. Tuttavia, l’avvenuta verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione degli stessi al sistema aziendale, sia che risultino da perizia giurata o da attestato di conformità oppure, da autocertificazione resa dal legale rappresentante, assume rilievo anche sul meccanismo applicativo dell’agevolazione; si ricorda, infatti, che la concreta fruizione del beneficio decorre dal periodo d’imposta in cui viene soddisfatto (anche) tale adempimento formale.

Al riguardo, la circolare AdE 4/E/2017 ha:

  • precisato che l’acquisizione della perizia tecnica giurata (o dell’attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione del legale rappresentante della società (o del titolare dell’impresa) deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale si intende avvalersi del regime dell’iper-ammortamento;
  • riconosciuto la possibilità “…di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione”. Fermo restando, però, che la sola verifica delle caratteristiche tecniche dei beni, pur effettuata entro i termini, non sarebbe di per sé sufficiente a far scattare il diritto all’iper ammortamento, anche se l’effettuazione della verifica dell’interconnessione avvenisse nei primi giorni del successivo periodo d’imposta.

Tutto ciò premesso, in considerazione dell’approssimarsi del termine del 31 dicembre 2017, il MiSE, ha fornito chiarimenti su natura e contenuto della perizia.

In generale, come anticipato, la perizia giurata o l’attestazione di conformità devono accertare “che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B … ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”. Si tratta, dunque, di un accertamento di natura “strettamente tecnica”. Ciò vale anche nel caso in cui sia ammessa l’autocertificazione (beni di costo non superiore a 500.000 euro), “essendo presumibile che a questi effetti ci si avvalga comunque dell’operato di consulenti tecnici esterni o interni alla stessa impresa”.

Tale considerazioni sono importanti – precisa il Ministero –  poiché la natura delle verifiche richieste dalla norma si riflette sul contenuto della perizia/attestazione o, più precisamente, sulla “distinzione”, nell’ambito del documento finale, tra:

  • i contenuti che costituiscono propriamente il “risultato dell’attività tecnica” svolta dal professionista ente incaricato e ai quali si ricollega l’assunzione di responsabilità da parte di tali soggetti
  • e gli altri contenuti, pur sempre concernenti gli investimenti agevolabili e ugualmente da indicare nella perizia.

Il riferimento è, ad esempio, alla determinazione del costo fiscale rilevante o alla sua imputazione secondo le regole della competenza al periodo d’imposta agevolabile o, ancora, alle modalità di acquisizione dei beni (compravendita, appalto, leasing, ecc…). In relazione a tali contenuti, il professionista o l’ente incaricato si limiteranno a recepire nella perizia/attestato le indicazioni e le valutazioni operate dai competenti organi amministrativi (e, se del caso, di controllo) dell’impresa, che ne assumerà, quindi, diretta ed esclusiva responsabilità ai fini dei successivi controlli degli uffici fiscali.

In altri termini, la perizia giurata o l’attestazione di conformità non attengono in generale ai profili fiscali, contabili e contrattuali che costituiscono i presupposti per la spettanza dell’agevolazione. Inoltre, stante il dettato normativo, tra le verifiche “tecniche” richieste al perito o all’ente di certificazione non rientra quella concernente il requisito della “novità” dei beni oggetto d’investimento.

Ciò detto, le verifiche che il soggetto incaricato della perizia giurata o dell’attestazione di conformità dovrà condurre, sono le seguenti:

  • classificazione del bene in una delle voci dell’allegato A o B;
  • verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina (e dipendenti dalla tipologia in base all’appartenenza dei punti cui agli allegati A e B);
  • verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data dell’avvenuto riscontro della stessa;
  • rinvio all’analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente a corredo della perizia o dell’attestato e custodita presso la sede dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione.

Si ricorda che, nella risoluzione 152/E/2017, l’Agenzia, pur mantenendo fermo il termine del 31 dicembre per l’effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione, consente al professionista di procedere al “giuramento” della perizia anche successivamente.

Dottryna