27 Dicembre 2017

Iper ammortamento: chiarimenti sulla perizia giurata

di Raffaele Pellino
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Con l’approssimarsi del 31 dicembre 2017, termine che, per la generalità dei soggetti, costituisce la dead-lineentro cui procedere all’adempimento documentale previsto per la fruizione del beneficio dell’iper-ammortamento, il MiSE, con la circolare 547750/2017, ha fornito indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione. In particolare, al fine di semplificare il compito dei soggetti incaricati è stato predisposto uno “schema tipo” di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica. Tuttavia, l’adozione degli schemi proposti non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni.

Prima di entrare nel merito dei chiarimenti forniti dal Mise, si ricordano alcuni principali aspetti connessi all’adempimento documentale in esame. In primo luogo si rammenta che, per l’applicazione dei benefici previsti in materia di iper-ammortamento, l’impresa è tenuta a produrre “…una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura” (articolo 1 comma 11 della L. 232/2016). Nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro, è possibile adempiere all’onere documentale anche attraverso “una dichiarazione resa dal legale rappresentante”.  Se l’investimento ha ad oggetto “impianti” o porzioni di impianti, il limite dei 500.000 euro va applicato non già ai singoli beni o parti o componenti autonomamente considerati ma all’investimento complessivo e ciò anche se le singole macchine (o le singole componenti) sono state acquistate presso lo stesso fornitore con atti di acquisto separati o presso fornitori diversi.

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