Iper ammortamento dal 2017 e solo per le imprese
di Alessandro BonuzziÈ noto che la legge di Bilancio per il 2017 ha prorogato il beneficio del super ammortamento, ossia della possibilità di maggiorare del 40% il costo fiscalmente riconosciuto dei beni ai fini del calcolo dei relativi ammortamenti, allargando le disposizioni contenute nella legge di Stabilità per il 2016 anche agli investimenti in beni:
- materiali,
- strumentali,
- nuovi,
- esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata ai sensi dell’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Tuir,
effettuati entro il 31 dicembre 2017.
Sono altresì agevolabili anche i beni acquistati entro il 30 giugno 2018 a condizione che al 31 dicembre 2017:
- il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Per azionare l’ultrattività del beneficio è necessario che entrambe le condizioni siano avverate.
Oltre alla proroga del super ammortamento, la L. 232/2016 ha introdotto una ulteriore agevolazione denominata iper ammortamento che prevede la possibilità di maggiorare del 150% il costo di acquisto di beni strumentali materiali nuovi “Industria 4.0” (Allegato A L. 232/2016). In pratica, l’iper ammortamento dà la possibilità di ammortizzare un importo pari al 250% del costo di acquisto o di produzione.
Inoltre, i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento possono fruire di una ulteriore maggiorazione del 40% del costo di acquisto di alcuni beni immateriali funzionali all’”Industria 4.0” (Allegato B L. 232/2016). Trattasi di software, piattaforme e applicazioni.
Per la fruizione di entrambi i benefici occorre produrre:
- una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero,
- per beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale,
attestante 2 requisiti, ossia:
- che i beni presentano le caratteristiche tecniche tali da poter essere inclusi nell’elenco dei beni agevolabili (Allegati A e B);
- che i beni sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Nell’ambito della giornata di Telefisco di ieri l’Agenzia ha sciolto alcuni dubbi su queste due nuove agevolazioni.
La prima questione riguarda l’ambito temporale dell’iper ammortamento. L’incertezza derivava dal fatto che la norma ha ancorato il periodo agevolabile a quello previsto per la proroga del super ammortamento (già in vigore nel 2016), non stabilendo un termine iniziale.
L’Agenzia afferma che il termine iniziale coincide con la data di entrata in vigore della legge di Stabilità per il 2017, ossia il 1° gennaio 2017. Pertanto, sono agevolabili gli investimenti effettuati nel 2017 e, nel rispetto delle condizioni previste per l’ultrattività, fino al 30 giugno 2018.
Diversamente, un bene potenzialmente iper ammortizzabile acquistato nel 2016 può beneficiare solo del super ammortamento.
Altro tema è quello relativo all’ambito soggettivo. Secondo il parere condivisibile del Fisco, l’iper ammortamento – e per conseguenza il super ammortamento software – è rivolto solo alle imprese, rimanendo invece esclusi i professionisti.
Ancora, chiarito che il super ammortamento software può essere fruito solo dalle imprese che rientrano nell’iper ammortamento, a detta dell’Agenzia, per fruire del maxi ammortamento sul bene immateriale, la maggiorazione del 150% del costo deve essere effettivamente goduta.
È esclusa, quindi, dal super ammortamento software l’impresa che ha acquistato il bene solo potenzialmente – nel senso che ha le caratteristiche tecniche per essere incluso nella Tabella A – iper ammortizzabile poiché l’investimento è avvenuto nel 2016.
Viene chiarito poi quando un bene può intendersi interconnesso. A tal fine è necessario che esso scambi informazioni con i sistemi interni e/o esterni all’azienda attraverso un collegamento basato su precise specifiche e sia identificato univocamente.
Infine, in relazione alla perizia necessaria per i beni di valore superiore a 500.000 euro, si afferma che va effettuata per ogni singolo bene.
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