Iper ammortamento: determinazione del costo e perizia giurata
di Alessandro BonuzziCon la risoluzione 152/E di ieri l’Agenzia delle Entrate torna sul tema dell’iper ammortamento fornendo chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata.
In merito alla determinazione del costo degli investimenti agevolabili, il primo dubbio interpretativo affrontato dal documento riguarda la possibilità di computare tra gli oneri accessori di diretta imputazione anche quelli relativi a piccole opere murarie necessarie per l’istallazione di un macchinario presso il sito aziendale.
Al riguardo l’Agenzia si esprime in senso positivo. È, quindi, possibile tener conto, quali oneri accessori, delle piccole opere murarie ai fini della determinazione del costo dell’investimento iper ammortizzabile. Ciò sempreché i lavori, presentando una consistenza volumetrica apprezzabile, non assumano natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale. Le “costruzioni”, infatti, non rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione.
La risoluzione 152/E prosegue precisando che, diversamente, il costo della perizia giurata o dell’attestazione di conformità non assume mai rilevanza, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione in bilancio.
Una trattazione a parte è, poi, dedicata alle attrezzature e agli accessori che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile, di per sé non riconducibili ad alcuna delle categorie di beni elencati nell’Allegato A annesso alla L. 232/2016. Sulla questione si afferma che “gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell’ambito dello specifico processo produttivo possano assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale”. Pertanto, per poter computare il costo delle attrezzature e degli accessori nell’ambito dell’investimento agevolabile, occorre che si verifichi una doppia condizione:
- le attrezzature e gli accessori devono essere assolutamente necessari per il funzionamento del macchinario e
- devono costituirne la normale dotazione.
In tal caso, ai fini della fruizione del beneficio, assume rilievo il coefficiente di ammortamento specificamente previsto dal D.M. 31 dicembre 1988 per le attrezzature/accessori.
La risoluzione, inoltre, fornisce un limite quantitativo forfetario entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene agevolabile ne costituiscono la “normale dotazione”. Ebbene, tale limite forfetario è individuato in ragione del 5% del costo del bene principale iper ammortizzabile.
Quanto precisato vale, sia nel caso in cui gli elementi accessori vengano acquisiti in uno con l’atto di investimento nel bene principale, sia nel caso in cui vengano acquisiti separatamente anche presso altri fornitori.
Come anticipato, il secondo aspetto affrontato dal documento di prassi in commento attiene alla perizia giurata che deve essere acquisita entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione. Quindi, per le imprese solari che intendono fruire dell’iper ammortamento già dal 2017, l’adempimento documentale va soddisfatto entro il prossimo 31 dicembre.
Al riguardo ci sono state diverse segnalazioni circa la difficoltà di rispettare il termine “nelle situazioni in cui l’entrata in funzione e l’interconnessione dei beni agevolabili – nonché, in caso di beni e impianti complessi realizzati in appalto, la stessa consegna e le fasi di collaudo e accettazione – avvengano proprio a ridosso degli ultimi giorni dell’anno; in queste situazioni, infatti, il professionista potrebbe incontrare oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento”.
La soluzione indicata dall’Agenzia dovrebbe venir incontro alle esigenze delle imprese. Il Fisco, infatti, afferma che, per fruire dell’iper ammortamento già dall’anno in corso, è sufficiente che entro il 31 dicembre 2017 avvenga la consegna, da parte del professionista incaricato all’impresa, della perizia asseverata, e quindi dotata di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti, ancorché non giurata.
Viene, infatti, consentito al professionista di procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017.
La consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell’impresa dovrà, però, risultare da un atto avente data certa. Sarà, quindi, necessario inviare la perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure tramite PEC.
Evidentemente, il documento successivamente esibito per il giuramento dovrà essere esattamente lo stesso inviato all’impresa.