Iper ammortamento esteso al 30 settembre 2018
di Alessandro BonuzziCon la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 12 agosto della legge di conversione (L. 123/2017) del D.L. 91/2017 (cd. Decreto Sud 2017) è divenuta definitiva la proroga dell’iper ammortamento al 30 settembre 2018.
Si ricorda che, inizialmente, la legge di Stabilità per il 2017 (L. 232/2016) aveva fissato l’ambito temporale dell’agevolazione in modo che vi rientrassero gli investimenti effettuati nel periodo che andava dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:
- il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il comma 1 dell’articolo 14 del D.L. 91 ha ampliato il raggio d’azione dell’iper ammortamento, stabilendo che la maggiorazione del 150% “si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione”.
È stato, quindi, esteso il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti agevolabili che, si rammenta, devono riguardare beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’Allegato A annesso alla L. 232/2016.
La circolare AdE 4/E/2017 ha precisato che, per la determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, valgono le regole ordinarie sulla competenza fiscale fissate dal Tuir ai fini del calcolo del reddito d’impresa. Ciò significa che l’imputazione dei costi segue la disciplina recata dall’articolo 109, secondo cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Non trova, quindi, applicazione il nuovo principio di derivazione rafforzata, rilevando eventuali clausole di vendita con effetto sospensivo sotto il profilo fiscale, ma che non impediscono – in base alle nuove regole di bilancio – il passaggio dei rischi e dei benefici (clausola di prova). In tal senso, la circolare ha affermato che “per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario”.
Si noti, infine, che la proroga al 30 settembre 2018 non riguarda il super ammortamento, per il quale la data ultima per effettuare l’investimento rimane fissata al 30 giugno 2018. Ciò vale sia per il super ammortamento “classico”, previsto per i beni strumentali nuovi materiali, sia per il cosiddetto super ammortamento software con il quale a essere agevolati sono, invece, i beni strumentali immateriali compresi nell’elenco di cui all’Allegato B annesso alla L. 232/2016.