3 Luglio 2018

Iper ammortamento con “paracadute”

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF

L’agevolazione dell’iper ammortamento, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, e riproposta dalla L. 205/2017 anche per tutto il periodo d’imposta 2018 (nonché per il 2019 in presenza di determinate condizioni) consente alle imprese di maggiorare gli ammortamenti contabilizzati nella misura del 150% rispetto a quello tabellare (previsto in base alle aliquote di cui al D.M. 31.12.1988), operando una variazione in diminuzione nel modello Redditi 2018 (codice 55 tra le altre variazioni in diminuzione).

Come noto, il meccanismo agevolativo si interrompe se, nel corso del periodo di ammortamento, l’impresa decide (o è costretta) ad alienare il cespite, con conseguente perdita dell’agevolazione per le residue quote spettanti.

A tale proposito, l’articolo 1, comma 35, L. 205/2017, nell’intento di non penalizzare le imprese che procederanno alla vendita del bene in un periodo d’imposta in cui l’agevolazione non sarà più fruibile (ad esempio nel 2020), consente di continuare a dedurre le quote residue anche successivamente alla dismissione del bene in presenza di precise condizioni:

  • il realizzo del bene deve avvenire tramite la cessione a titolo oneroso (sono quindi escluse le ipotesi di autoconsumo, assegnazione ai soci o più in generale la destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa);
  • il bene sostitutivo deve avere le caratteristiche indicate nell’allegato A alla Legge di Bilancio 2017 (Industria 4.0) e deve essere interconnesso alla rete aziendale. Tali requisiti devono risultare dall’autocertificazione del legale rappresentante ovvero dalla perizia laddove il costo ecceda l’importo di euro 500.000;
  • il realizzo del bene ed il nuovo investimento devono avvenire nello stesso periodo d’imposta.

In merito a tale ultimo aspetto, che può presentare aspetti critici, le imprese devono prestare la massima attenzione ed evitare che la cessione avvenga in un periodo d’imposta (magari in prossimità della fine dell’anno) e l’acquisto del bene sostitutivo si realizzi solamente nei primi mesi del periodo d’imposta successivo, poiché in tale ipotesi la norma non consente di fruire delle residue quote di iper ammortamento sul “vecchio” bene.

Per quanto riguarda l’importo agevolabile, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 1, comma 36, L. 205/2017, è necessario distinguere due ipotesi:

  • il costo del bene sostitutivo è superiore a quello ceduto, nel qual caso l’impresa può proseguire a dedurre le residue quote di iper ammortamento in base al piano originario (al pari di quanto avrebbe dedotto se il bene non fosse stato alienato);
  • il costo del bene sostitutivo è inferiore a quello ceduto, nel qual caso è stabilito che “la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento”.

In quest’ultimo caso, l’impresa deve quindi procedere come segue:

  • calcolare l’importo (teorico) dell’iper ammortamento fruibile in relazione al costo (inferiore) del bene sostitutivo;
  • sottrarre dal predetto importo quanto già fruito a titolo di iper ammortamento sul “vecchio” bene;
  • dedurre l’importo residuo tenendo conto del piano di ammortamento originario.

In relazione a tale ultimo aspetto, nel corso di Telefisco l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le residue quote di iper ammortamento fruibili devono essere “spalmate” non tenendo conto delle quote “teoriche” spettanti sul nuovo investimento (non agevolabile), bensì in base a quelle spettanti in relazione al “vecchio” bene.

In altre parole, il meccanismo introdotto dalla norma penalizza i contribuenti, in caso di bene sostitutivo di costo inferiore a quello alienato, sul quantum agevolabile ma non sulla quota deducibile nel singolo periodo d’imposta.

Esempio

La società Alfa ha acquistato nel 2017 un bene strumentale per euro 1.000, aliquota 20%, iper ammortamento spettante pari a 1.500, di cui già fruito per euro 750 (150 nel periodo d’imposta 2017, 300 nel 2018 e 300 nel 2019).

Nel 2020 cede a titolo oneroso il bene e ne acquista un altro del costo di euro 700, aliquota 20%, avente tutte le caratteristiche per l’iper ammortamento.

Per tale bene l’iper ammortamento “teorico” è pari a euro 1.050, da cui è necessario sottrarre l’importo di euro 750 già fruito, con conseguente agevolazione residua fruibile pari a euro 300 (1.050 – 750).

Tale importo residuo è deducibile interamente nel 2020 poiché corrispondente alla quota di iper ammortamento determinata per tale anno in relazione al “vecchio” bene.

Dalla legge fallimentare alla liquidazione giudiziale