Iper ammortamento prenotato nel 2018 ma effettuato nel 2019
di Alessandro BonuzziCon riguardo all’iper ammortamento, è particolarmente importante distinguere gli investimenti agevolabili ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) da quelli ricadenti nella Legge di Stabilità 2019 (L. 145/2018). Ciò in quanto l’ultima proroga del beneficio è caratterizzata da diverse aliquote che variano a seconda dell’ammontare dell’investimento in luogo di quella “classica” stabilita nella misura del 150%.
Talvolta la distinzione può essere difficoltosa a causa della possibilità, concessa da entrambe le versioni dell’agevolazione, di “prenotare” l’investimento. Al riguardo si ricorda infatti che:
- sono agevolabili ai sensi della 205/2017 (iper ammortamento del 150%) gli investimenti effettuati dall’1.1.2018 al 31.12.2018 oppure al 30.12.2019, se entro il 31.12.2018 l’ordine risultava accettato dal fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo del bene;
- sono agevolabili ai sensi della 145/2018 (iper ammortamento del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro) gli investimenti effettuati dall’1.1.2019 al 31.12.2019 ovvero entro il 31.12.2020, a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e avvenga il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
È evidente che per gli investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro si potrebbe essere tentati di ricondurre la spesa all’ultima versione del beneficio, ancorché la relativa prenotazione si sia perfezionata entro il 31.12.2018, avendo versato correttamente l’acconto e ottenuto la conferma dell’ordine da parte del fornitore.
L’Agenzia delle entrate, nella circolare 8/E/2019, ha chiarito che un tale comportamento non è ammesso, affermando che gli investimenti effettuati dall’1.1.2019 al 31.12.2019 ma prenotati nel 2018 “rientrano nella normativa precedente, oggetto di proroga nella legge di bilancio 2018 e, di conseguenza, oltre ad essere agevolabili nella misura del 150 per cento, non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili ai sensi della nuova normativa (dal 170 allo 0 per cento)”.
Solo, quindi, se almeno una delle due condizioni non è stata rispettata l’investimento effettuato nel 2019, non potendosi ritenere prenotato nel 2018, va ricondotto all’ultima versione dell’iper ammortamento.
Va, però, considerato che, a seguito dei chiarimenti forniti nel corso di Telefisco 2019, non è possibile ritenere la prenotazione non andata a buon fine quando l’acconto pagato si sia rivelato a consuntivo inferiore al limite minimo (quindi inferiore al 20% del corrispettivo) a causa di una revisione in aumento del prezzo. In tal caso, solo il costo eccedente l’ordine originario sarà agevolabile secondo la disciplina prevista dalla L. 145/2018, mentre fino a concorrenza del costo preventivato troverà applicazione la disciplina prevista dalla L. 205/2017.
È bene tener presente che questi ragionamenti interessano anche il modello Redditi 2019, siccome devono essere ivi indicati pure gli investimenti agevolabili effettuati nel 2019 dalle imprese “non solari”.
Infine, pare utile ricordare che per fruire dell’iper ammortamento è necessario che il bene, oltre a essere consegnato ed essere entrato in funzione, deve altresì essere interconnesso entro la fine del periodo d’imposta; entro lo stesso termine l’impresa che intende fruire del beneficio deve acquisire la dichiarazione del legale rappresentante oppure l’attestato di conformità, mentre per la perizia è sufficiente il tempestivo giuramento.