22 Maggio 2018

Iper ammortamento e rilevanza della perizia di stima

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La deduzione delle quote di iper ammortamento, introdotta dall’articolo 1, commi 9, 10 e 11, Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), pari al 150% del costo sostenuto per l’investimento, richiede la sussistenza contemporanea di diversi requisiti:

  • l’investimento deve avere per oggetto un bene mobile materiale Industria 4.0”, rispondente ai requisiti previsti nell’allegato “A” della citata L.232/2016;
  • il bene oggetto di investimento deve essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • il legale rappresentante deve produrre una dichiarazione, ovvero per investimenti superiori ad euro 500.000 deve essere acquisita una perizia tecnica rilasciata da un soggetto abilitato (tipicamente un ingegnere o perito industriale), in cui si attesta la sussistenza dei requisiti già descritti in precedenza.

Solamente in presenza dei predetti requisiti l’impresa può iniziare a dedurre le quote di iper ammortamento (tramite una variazione in diminuzione nel quadro RF del modello Redditi), ferma restando la necessità che il bene sia entrato in funzione (condizione per la deduzione anche della quota di ammortamento ordinario).

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