Iper ammortamento “variabile” nel 2019
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) conferma la proroga dell’agevolazione dell’iper ammortamento anche per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2019, nonché per quelli eseguiti nel 2020 (fino al 31 dicembre), a condizione, per questi ultimi, che entro il 31 dicembre 2019 sia stato pagato un acconto del 20% e che vi sia l’accettazione dell’ordine da parte del venditore.
Resta confermata anche la maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali (di cui all’allegato B della L. 232/2016) per i soggetti che fruiscono dell’iper ammortamento, mentre non è riproposto il super ammortamento del 30%, per il quale è quindi possibile fruire dell’agevolazione a condizione che il bene sia consegnato entro il prossimo 30 giugno 2019 in presenza del pagamento dell’acconto di almeno il 20% e della conferma dell’ordine entro lo scorso 31 dicembre 2018.
Tornando all’agevolazione dell’iper ammortamento, la Legge di Bilancio 2019 inserisce una novità importante in relazione al quantum agevolabile, poiché, a differenza di quanto fino ad ora previsto (maggiorazione fissa del 150%), a partire dagli investimenti perfezionati nel 2019 la misura della maggiorazione è variabile nelle seguenti misure:
- 170% per investimenti fino ad un importo di 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti oltre all’importo di 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti oltre all’importo di 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
- nessuna agevolazione per investimenti eccedenti la soglia di euro 20 milioni.
L’introduzione di una misura variabile di maggiorazione del costo dell’investimento porta con sé alcuni aspetti critici che in precedenza non sussistevano, ed in particolare per quanto riguarda il calcolo dell’agevolazione in presenza di investimenti plurimi che eccedono le soglie indicate.
Infatti, mentre non si presenta nessun problema in presenza di investimenti di importo non eccedente la soglia di euro 2,5 milioni, la questione si pone per investimenti che comportano il superamento della predetta soglia (o delle altre indicate).
Si pensi, ad esempio, ad un’impresa che nel 2019 esegua investimenti per 4 milioni di euro acquistando tre beni strumentali il cui costo è di euro 1 milione per due beni strumentali (con aliquota di ammortamento del 10%) e di euro 2 milioni per l’altro bene (con aliquota di ammortamento del 15%).
Poiché le aliquote di ammortamento possono essere differenti, è del tutto evidente che è interesse dell’impresa “attribuire” la maggiorazione del 170% a quei cespiti con aliquota superiore, così da massimizzare l’agevolazione (nel caso di specie all’investimento relativo al bene di costo pari ad euro 2 milioni).
In assenza di indicazioni normative, si ritiene che l’impresa sia libera di scegliere come “ordinare” gli investimenti al fine di applicare l’agevolazione, in modo tale da ottenere un miglior risultato fiscale in termini di agevolazione.
Nel caso di specie si porrebbe altresì l’ulteriore questione che, attribuendo la maggiorazione del 170% all’investimento di euro 2 milioni, l’impresa disporrebbe ancora di un plafond residuo di 0,5 milioni con la stessa percentuale del 170%, a fronte tuttavia di due investimenti di importo pari ad 1 milione di euro cadauno. Si ritiene, anche se ciò comporta maggiori complicazioni nel conteggio dell’agevolazione, che il terzo investimento (a scelta dell’impresa tra i due residui in relazione alla percentuale di ammortamento) debba essere suddiviso in due parti: per euro 0,5 milioni la maggiorazione è pari al 170%, mentre per la parte residua (o,5 milioni) la maggiorazione scende al 100%.
Per il terzo investimento, infine, la maggiorazione si ritiene pari al 100% per l’intero importo.
Si sottolinea, infine, che per le imprese che entro il 31 dicembre 2018 hanno corrisposto un acconto almeno del 20% e hanno ottenuto la conferma dell’ordine da parte del venditore, e la cui consegna del bene avvenga entro il 31 dicembre 2019, si rendono applicabili le precedenti regole con conseguente maggiorazione del 150% a prescindere dall’importo dell’investimento stesso.
In buona sostanza, per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2019 potranno aversi quattro diverse misure dell’agevolazione (150%, 170%, 100% e 50%), ovvero nessuna agevolazione laddove l’importo ecceda la soglia di euro 20 milioni (senza tener conto degli investimenti che fruiscono della maggiorazione del 150% in base alle vecchie regole).
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