29 Gennaio 2020

Iperammortamento e locazione operativa da un intermediario finanziario

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Col principio di diritto n. 2 di ieri, 28.01.2020, l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema della locazione operativa di beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il “paradigma 4.0”.

Il tema affrontato riguarda la particolare fattispecie di locazione operativa posta in essere da un intermediario finanziario, a cui l’Agenzia nega espressamente l’applicazione dell’iper ammortamento ex articolo 1, commi 9 e seguenti, L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017).

A prescindere dal caso particolare esaminato, il principio di diritto offre un interessante focus sull’applicazione dell’agevolazione a beni strumentali nuovi utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio.

Sul tema, la circolare AdE 4/E/2017 esclude, dal novero dei soggetti beneficiari sia dell’iper ammortamento sia del super ammortamento, il locatario o noleggiatore, riconoscendo l’agevolazione, al ricorrere dei requisiti previsti ex lege, al soggetto locatore o al noleggiante, a patto che la locazione operativa o il noleggio costituiscano l’oggetto principale dell’attività d’impresa.

Ciò significa che il requisito fondamentale per la fruizione dell’agevolazione in capo al locatore o noleggiante consiste nell’impiego diretto del bene materiale nell’attività industriale di prestazione di servizi di locazione operativa o di noleggio.

L’ambito applicativo soggettivo dell’iper ammortamento comprende dunque i seguenti soggetti:

  • il proprietario, in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà;
  • il locatario finanziario, in caso di acquisizione del bene in leasing finanziario;
  • l’impresa che esercita attività di noleggio;
  • l’impresa che esercita attività di locazione operativa.

Risultano dunque esclusi dal novero dei soggetti beneficiari gli intermediari finanziari che pongono in essere dei contratti di locazione operativa di beni materiali, che sono strumentali in relazione al processo produttivo dell’impresa locataria.

In tal caso infatti la proprietà del bene non è detenuta allo scopo di esercitare attività di locazione operativa in senso proprio e non è collegabile all’oggetto principale dell’attività d’impresa, dal momento che il contratto ha causa finanziaria, ovvero funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore.

Rispetto alla platea di soggetti beneficiari dell’agevolazione, l’intermediario finanziario che pone in essere un contratto di locazione operativa o noleggio non è caratterizzato dall’assunzione in proprio dei rischi dell’investimento e dalla contestuale fruizione dei benefici derivanti dall’impiego del bene strumentale nell’attività d’impresa, sia essa industriale o commerciale.

A riprova dell’assenza di queste caratteristiche, il principio di diritto rammenta che la circolare di Banca d’Italia n. 288 del 03.04.2015 in materia di “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziariconsente lo svolgimento dell’attività c.d. di “leasing operativo” agli intermediari finanziari nel solo caso in cui sia previsto contrattualmente il trasferimento ad altri soggetti di ogni rischio e responsabilità sul bene locato, nonché degli oneri di assistenza e manutenzione del bene.

Coerentemente con la normativa, la Faq del Mise del 12.07.2017 sul tema chiarisce i seguenti aspetti:

  • il locatore o noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che deve dimostrare il soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione;
  • l’obbligo di soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni con il proprio sistema aziendale di gestione della produzione o con la rete di fornitura può essere assolto sia internamente (presso il locatore o noleggiante), sia esternamente (presso il locatario o noleggiatore);
  • il soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni con il proprio sistema aziendale di gestione della produzione o con la rete di fornitura presso il locatore o noleggiante e presso il locatario o noleggiatore sono mutuamente esclusive;
  • qualora il locatore o noleggiante opti per il soddisfacimento dei requisiti esterno, presso il locatario o noleggiatore, il diritto all’agevolazione risulta proporzionale al periodo di durata della locazione operativa o noleggio.

Secondo l’Agenzia delle entrate la risposta del Mise sopra citata è da interpretarsi sul presupposto che entrambe le imprese, locatore e locatario, risultino potenzialmente in grado, dal punto di vista tecnico, di soddisfare il requisito dell’interconnessione.

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