7 Marzo 2018

Iperammortamento e giuramento “tardivo” della perizia

di Fabio Landuzzi
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La Circolare n. 4 del 2018 di Assonime affronta il caso in cui, a fronte di investimenti effettuati per beni entrati in funzione nel 2017, aventi caratteristiche tecniche compatibili con il beneficio dell’iperammortamento e di costo superiore a 500 mila Euro, l’impresa abbia potuto acquisire la relativa e necessaria perizia tecnica “giurata” (ex articolo 1, comma 11, L. 232/2016) da parte del professionista abilitato solamente nel 2018.

La questione trae origine dal fatto che, malgrado la norma istitutiva dell’agevolazione in oggetto non disponga un termine tassativo riguardo all’entrata in possesso da parte dell’impresa della suddetta documentazione (la perizia giurata), la Relazione illustrativa del provvedimento di legge prevede che detto termine corrisponda al 31 dicembre 2017.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 152/E/2017, ha fornito una apertura interpretativa riguardante i casi in cui si fossero riscontrate oggettive difficoltà nel completamento di questo iter entro la suddetta data.

L’Amministrazione, pur confermando il rispetto del termine generale del 31 dicembre 2017 per la verifica peritale delle caratteristiche tecniche dei beni oggetto di investimento e della loro interconnessione, ha precisato che il giuramento della perizia può avvenire anche nei primi giorni del 2018, seppur il professionista debba comunque consegnare, entro il 31 dicembre 2017, una perizia asseverata circa la certezza e la veridicità dei contenuti.

Con questa apertura, quindi, l’Amministrazione ha voluto risolvere i casi in cui la perizia sia stata completata, asseverata e consegnata all’impresa prima del 31 dicembre 2017, ma il cui giuramento sia avvenuto all’inizio del 2018.

Questa apertura, osserva Assonime, non copre però il caso in cui, per via di difficoltà tecniche nel completamento della propria attività, il professionista ultimi la perizia tecnica solamente nel corso del 2018, così che entro il 2017 non sia stato in grado non solo di prestare il giuramento sulla perizia, ma neppure di consegnare all’impresa la perizia asseverata.

Cosa accade in queste situazioni? Da tale ritardo nel completamento e giuramento della perizia può forse discendere la perdita del diritto all’iperammortamento da parte dell’impresa?

Nella propria Circolare n. 4/2017 Assonime fornisce una lucida disamina del caso di specie giungendo a questa conclusione:

  • la norma istitutiva dell’iperammortamento, come detto, non pone alcun termine di ultimazione e consegna della documentazione in questione; il termine del 31 dicembre 2017 è posto solo dalla Relazione illustrativa. Va da sé che, già questo fatto, porta a dover escludere che il mancato rispetto del termina possa tradursi nella perdita del diritto alla agevolazione.
  • l’iperammortamento spetta, al sussistere delle caratteristiche tecniche del bene, una volta che l’investimento è effettuato, è interconnesso al sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura ed è entrato in funzione: l’entrata in funzione è determinante in quanto l’agevolazione si sostanzia in un potenziamento dell’ammortamento, così che potrà essere fruita solo una volta che sarà partito il processo di ammortamento dell’investimento.
  • l’interconnessione è quindi l’elemento qualificante dell’iperammortamento; se, e fino a quando, il bene non è interconnesso, ma è comunque entrato in funzione, l’impresa potrà fruire del superammortamento, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate (circolare AdE 4/E/2017).
  • se l’interconnessione può avvenire in un momento successivo, senza far venire meno il diritto all’iperammortamento, ma determinandone solo uno slittamento in avanti della sua fruizione, allora lo stesso – conclude Assonime – deve potersi affermare nel caso di tardiva produzione della perizia tecnica asseverata e giurata: in altre parole, in questa circostanza, l’impresa non si vede pregiudicato il diritto all’iperammortamento, dovendo subire solo la posticipazione del periodo a partire dal quale essa potrà fruirne (che, nel caso in cui entrata in funzione, interconnessione del bene, asseverazione e giuramento della perizia si concludono nel 2018, sarà appunto tale anno).

La quota di iperammortamento non fruita per il primo anno di entrata in funzione del bene, conclude Assonime, sarà recuperata ripartendola durante il restante periodo di ammortamento del cespite, come si trae dalla Circolare del Mise n. 547750 del 2017.

La redazione del bilancio consolidato in base al D. Lgs. 139/2017 e all’OIC 17 – Problemi applicativi particolari