Iperammortamento nel settore sanitario: i chiarimenti del Mise
di Debora ReverberiCon la circolare n. 48610 del 01.03.2019 il Mise ha affrontato il tema dell’applicabilità della disciplina dell’iperammortamento al settore sanitario, ambito in cui sono pervenute nei primi due anni di applicazione dell’agevolazione numerose istanze di parere tecnico.
Nel nuovo documento di prassi il Mise fornisce:
- un’elencazione, da intendersi non esaustiva, dei beni materiali ed immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese nel settore sanitario;
- indicazioni circa la corretta classificazione dei beni materiali e immateriali rispettivamente nell’Allegato A e nell’Allegato B alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017);
- indicazioni circa il corretto trattamento della componente immateriale;
- chiarimenti circa le modalità di assolvimento dell’adempimento formale di certificazione dei requisiti tecnici e di interconnessione.
I beni materiali astrattamente riconducibili al concetto di “sanità 4.0” consistono, nella generalità dei casi, in sistemi complessi costituiti da più elementi integrati fra loro per l’effettuazione della prestazione sanitaria a cui sono destinati.
Nella recente circolare il Mise individua le seguenti quattro tipologie di beni materiali impiegati nel settore sanitario, raggruppandoli in funzione delle loro caratteristiche tecnologiche e funzionali:
- apparecchiature per la diagnostica per immagini: trattasi delle apparecchiature c.d. “medical imaging” che, differenziandosi per la sorgente di energia (radiazioni ionizzanti, campi magnetici, ultrasuoni, fenomeni ottici), consentono la creazione di immagini del corpo umano con finalità di diagnosi.
Tali apparecchiature sono sistemi complessi formati da una struttura che ospita il sistema di generazione del flusso energetico, un lettino per il paziente e una workstation con software e monitor.
Rientrano in questa tipologia, con elencazione da intendersi non esaustiva: il tomografo computerizzato, il tomografo a risonanza magnetica, i sistemi radiografici ad arco, gli ecografi, le apparecchiature della medicina nucleare (gamma camera, PET, SPECT), le apparecchiature per la Mineralometria Ossea Computerizzata;
- apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia: trattasi delle apparecchiature sanitarie che utilizzano elevate dosi di radiazioni ionizzanti sull’area bersaglio per il trattamento terapeutico di massima precisione delle cellule tumorali.
Rientrano in questa tipologia, con elencazione da intendersi non esaustiva: i sistemi integrati per la radioterapia avanzata basati sull’utilizzo degli acceleratori lineari, i sistemi di centraggio, posizionamento automatico, immobilizzazione del paziente, l’attrezzatura dosimetrica per la misurazione delle caratteristiche dell’acceleratore ai fini della ricalibrazione, i sistemi robotizzati di radiochirurgia stereotassica per l’esecuzione di interventi chirurgici non invasivi;
- robot: trattasi di robot e sistemi robotizzati impiegati nel settore sanitario con finalità interventistica, terapeutica e riabilitativa.
Rientrano in questa tipologia, con elencazione da intendersi non esaustiva: i robot chirurgici per interventi mini invasivi ad alta precisione (sistemi complessi integrati formati da una “consolle chirurgica”, il “carrello paziente” e il “carrello visione”) e i sistemi per la riabilitazione robotica per pazienti con patologie del sistema nervoso come ad esempio i sistemi costituiti da esoscheletri integrati con software;
- sistemi automatizzati da laboratorio: trattasi di sistemi complessi interfacciati con sistemi informatici di laboratorio per il trattamento, in modalità automatizzata e digitale, di campioni biologici per indagini microbiologiche.
Tutti i beni materiali riconducibili alle quattro tipologie sopraelencate sono classificabili nel primo gruppo, al punto 3 dell’Allegato A alla Legge di Bilancio 2017 “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”:
- macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.
I beni materiali rientranti nel concetto di “sanità 4.0” devono pertanto soddisfare i 5+2 requisiti tecnici e il requisito di interconnessione.
Per quanto concerne le componenti immateriali i beni sopraelencati risultano tipicamente dotati di software “embedded”, incorporato nell’apparecchiatura e indispensabile al suo funzionamento: come precisato dalla circolare AdE 4/E/2017 tale componente immateriale, acquistata unitariamente alla componente materiale dell’Allegato A, è iperammortizzabile unitamente al bene materiale, dunque con la stessa aliquota.
Per quanto concerne i software “stand alone”, ovvero i software di sistema, il Mise ha esaminato nella circolare la particolare fattispecie dei software per la gestione della c.d. “cartella clinica elettronica”, da classificarsi nel punto 1 dell’Allegato B alla Legge di Bilancio 2017 “Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»”:
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per…omissis… l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics).
Il software “stand alone” è agevolabile con una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, ferma l’esclusione dall’iperammortamento degli investimenti nelle componenti materiali necessarie alla messa in funzione del software quali ad esempio server, cablaggi strutturati, apparati attivi e passivi, armadi di rete.
Infine, per quanto concerne gli adempimenti documentali previsti ex lege per la fruizione dell’iperammortamento il Mise ha fornito i seguenti chiarimenti:
- il termine ultimo di acquisizione della perizia tecnica giurata o dell’attestazione di conformità rilasciata da un ente di certificazione accreditato o dell’autocertificazione del legale rappresentante è la chiusura del periodo d’imposta in cui si verifica l’effettuazione dell’investimento e/o l’interconnessione del bene;
- in caso di perizia tecnica giurata, il giuramento della perizia è sufficiente a dimostrare la data certa di acquisizione da parte dell’impresa;
- le perizie, attestazioni o autocertificazioni rilasciate su investimenti 2017 e 2018, redatte con criteri di classificazione diversi da quelli esposti nella nuova circolare del Mise, non compromettono l’applicabilità del beneficio purché i beni risultino classificati nel primo gruppo dell’Allegato A (quindi soggetti alla verifica dei 5+2 requisiti tecnici e del requisito di interconnessione);
- non è necessario procedere a nuova perizia o attestazione o autocertificazione a meno che da una diversa classificazione del bene nell’Allegato A ne derivino elementi sostanziali non coerenti con il contenuto della circolare.