22 Novembre 2017

Ipoteca impugnabile anche in caso di mancata opposizione del preavviso

di Angelo Ginex
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In tema di contenzioso tributario, la mancata impugnazione di un atto non espressamente indicato dall’articolo 19 D.Lgs. 546/1992 nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ancorché esso abbia natura di atto impositivo, non preclude la possibilità di impugnazione dello stesso con l’atto successivo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 2 novembre 2017, n. 26129.

La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso avverso un’iscrizione ipotecaria per crediti tributari erariali. All’esito del giudizio di secondo grado, la competente Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo avverso l’iscrizione ipotecaria per la mancata impugnazione del preavviso di ipoteca, trattandosi di atto autonomamente impugnabile. Pertanto, il contribuente proponeva ricorso per cassazione e l’Agente della riscossione resisteva con controricorso.

Sul punto, si rammenta innanzitutto che, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento ovvero novanta giorni dalla notificazione dell’accertamento esecutivo, in costanza dei presupposti di legge, l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati ex articoli 77 D.P.R. 602/1973 e 29 D.L. 78/2010.

A tal fine, l’Agente della riscossione è però tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che è ammissibile il ricorso avverso un atto autonomamente impugnabile (iscrizione ipotecaria) unitamente ad altro atto autonomamente impugnabile proceduralmente presupposto (comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca), che non sia stato previamente impugnato.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale l’impugnazione della comunicazione preventiva di ipoteca, atto non rientrante nell’elenco di cui all’articolo 19 D.Lgs. 546/1992, ancorché procedimentalmente obbligatorio ed autonomamente impugnabile, è meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale.

In linea generale, deve pertanto ritenersi che:

  1. l’elencazione tassativa degli atti di cui all’articolo 19 D.Lgs. 546/1992 non precluda al contribuente la possibilità di ricorrere avverso i provvedimenti non rientranti in tale elenco ma contenenti una pretesa tributaria definita;
  2. la mancata impugnazione di un atto non espressamente indicato nell’articolo 19 D.Lgs. 546/1992 nel termine di sessanta giorni dalla notifica non determini la non impugnabilità (cristallizzazione) di quella pretesa che deve essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici

È quindi ragionevole concludere che, in tali ipotesi, al contribuente sia concessa una sorta di “impugnazione facoltativa”, con la conseguenza che:

  • egli può, ma non deve, impugnare l’atto presupposto;
  • in caso di mancata impugnazione di tale atto, egli potrà esercitare il proprio diritto di difesa senza preclusioni in sede di ricorso contro l’atto successivo.

 

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