7 Dicembre 2023

Ipotesi di riduzione della base imponibile Imu

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

La disciplina Imu prevede tre casi di riduzione della base imponibile. In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 747, L. 160/2019, la base imponibile Imu è ridotta del 50 % nelle seguenti ipotesi:

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10, D.Lgs. 42/2004;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni;
  • per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (considerati immobili di lusso), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico, l’articolo 10, D.Lgs. 42/2004, afferma che, tra gli altri, sono beni culturali, quando sia avvenuta l’apposita dichiarazione, le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere.

La dichiarazione dell’interesse culturale è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto riguarda i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, tale condizione è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti la dichiarazione, da parte di un tecnico abilitato, di inagibilità o inabitabilità del fabbricato.

Le riduzioni per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili sono cumulabili.

In particolare, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6266/2023, in assenza di un espresso dettato normativo, non può affermarsi la sussistenza di un principio generale che escluda la cumulabilità dei benefici fiscali.

Inoltre, una interpretazione difforme porterebbe a trattare in modo uguale due situazioni differenti, ossia la proprietà di immobili vincolati ed inagibili e la proprietà di immobili inagibili, ma non vincolati, rilevando un contrasto costituzionale a norma dell’articolo 3 e dell’articolo 53 Costituzione.

Di seguito si riporta un esempio di calcolo relativo all’applicazione della riduzione al 50 % nell’ipotesi di un immobile di pregio.

Tale immobile ha una rendita catastale pari a 2.100 euro. Al fine del calcolo della base imponibile Imu, tale rendita catastale deve essere rivalutata al 5% e successivamente moltiplicata per il moltiplicatore di 160. L’importo così ottenuto va abbattuto del 50 %.

Solo dopo è possibile applicare l’aliquota Imu pari, nell’ipotesi, allo 0,86 %.

DESCRIZIONE CALCOLO IMPORTO
RENDITA CATASTALE Euro 2.100,00
RENDITA CATASTALE RIVALUTATA Euro 2.100,00 X 1,05 Euro 2.205,00
MOLTIPLICATORE FABBRICATI 160
BASE IMPONIBILE IMU Euro 2.205,00 X 160 Euro 352.800
BASE IMPONIBILE IMU RIDOTTA Euro 352.800 X 50% Euro 176.400
IMU ANNUA TOTALE Euro 176.400 X 0,86% Euro 1.517,04