IRAP 2015: l’opzione per l’applicazione del metodo da bilancio
di Federica Furlaniditte individuali e le
società di persone in contabilità ordinaria possono determinare la
base imponibile Irap seguendo uno dei seguenti metodi, tra loro alternativi:
- a valori fiscali, si sensi dell’art. 5-bis D.Lgs. 446/97;
- a valori di bilancio, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 446/97.
contabilità ordinaria (art. 18 D.P.R. n. 600/1973) se non rispettano determinati
limiti di ricavi, individuati secondo il principio di competenza economica, conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata.
- 400.000 € per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi;
- 700.000 € per chi svolge altre attività.
in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.
optare per la tenuta della contabilità ordinaria.
c.d. metodo fiscale rappresenta il
metodo naturale per le ditte individuali e le società di persone in
contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) e l’
unico ammesso per quelle in
contabilità semplificata. Esso consiste nel determinare il valore della produzione come
differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing.
componenti rilevanti
si assumono secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e classificazione, previste ai fini fiscali,
secondo la normativa delle imposte sui redditi.
determinare la base imponibile Irap secondo le regole previste per i soggetti Ires, ovvero secondo i valori di bilancio; in particolare come
differenza tra valore della produzione (macroclasse A del conto economico)
e costi della produzione (macroclasse B del conto economico, escluse le voci n. 9 “Costi del personale”, n. 10 lett. c) e d) svalutazioni immobilizzazioni e crediti, n. 12 “Accantonamenti per rischi” e n. 13 “Altri accantonamenti).
tacitamente rinnovata se l’impresa non opterà per la determinazione della base imponibile a valori fiscali e richiede l’obbligo di mantenere, per il periodo di validità dell’opzione, il regime di contabilità ordinaria. Anche l’eventuale successiva opzione per il metodo fiscale avrà durata minima di tre esercizi a cui seguirà il rinnovo tacito.
a decorrere dal periodo di imposta 2015,
l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio vada esercitata direttamente nella dichiarazione Irap presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
rigo IS35 che va compilato barrando una delle due caselle:
- “opzione” se si vuole esercitare l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio per il triennio 2015-2017;
- “revoca” se si intende revocare l’opzione esercitata per il triennio 2012-2014 con applicazione del metodo a valori fiscali per il triennio 2015-2017.