23 Maggio 2015

IRAP 2015: l’opzione per l’applicazione del metodo da bilancio

di Federica Furlani
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Le
ditte individuali e le
società di persone in contabilità ordinaria possono determinare la
base imponibile Irap seguendo uno dei seguenti metodi, tra loro alternativi:
  • a valori fiscali, si sensi dell’art. 5-bis D.Lgs. 446/97;
  • a valori di bilancio, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 446/97.
Ricordiamo che imprenditori e società di persone devono adottare il regime di
contabilità ordinaria (art. 18 D.P.R. n. 600/1973) se non rispettano determinati
limiti di ricavi, individuati secondo il principio di competenza economica, conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata.
In particolare i limiti di ricavi sono i seguenti:
  • 400.000 € per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi;
  • 700.000 € per chi svolge altre attività.
Il rispetto o meno di tali soglie di ricavi deve essere verificata
in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.
I contribuenti che presentano ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale regime naturale, ma possono comunque
optare per la tenuta della contabilità ordinaria.
Tornando alla determinazione della base imponibile Irap, il
c.d. metodo fiscale rappresenta il
metodo naturale per le ditte individuali e le società di persone in
contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) e l’
unico ammesso per quelle in
contabilità semplificata. Esso consiste nel determinare il valore della produzione come
differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing.
I
componenti rilevanti
si assumono secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e classificazione, previste ai fini fiscali,
secondo la normativa delle imposte sui redditi.
In alternativa, previa specifica opzione, le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono
determinare la base imponibile Irap secondo le regole previste per i soggetti Ires, ovvero secondo i valori di bilancio; in particolare come
differenza tra valore della produzione (macroclasse A del conto economico)
e costi della produzione (macroclasse B del conto economico, escluse le voci n. 9 “Costi del personale”, n. 10 lett. c) e d) svalutazioni immobilizzazioni e crediti, n. 12 “Accantonamenti per rischi” e n. 13 “Altri accantonamenti).
L’opzione è irrevocabile per tre periodi di imposta, al termine dei quali si considera
tacitamente rinnovata se l’impresa non opterà per la determinazione della base imponibile a valori fiscali e richiede l’obbligo di mantenere, per il periodo di validità dell’opzione, il regime di contabilità ordinaria. Anche l’eventuale successiva opzione per il metodo fiscale avrà durata minima di tre esercizi a cui seguirà il rinnovo tacito.
L’art. 5 bis, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 è stato recentemente modificato dall’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, prevedendo che,
a decorrere dal periodo di imposta 2015,
l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio vada esercitata direttamente nella dichiarazione Irap presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
In precedenza era necessario presentare entro il 1° marzo dell’anno di riferimento l’apposito modello approvato con Provvedimento 31 marzo 2008.
A tal fine nel quadro IS, nella Sezione VII dedicata alle Opzioni, è stato inserito il
rigo IS35 che va compilato barrando una delle due caselle:
  • opzione” se si vuole esercitare l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio per il triennio 2015-2017;
  • revoca” se si intende revocare l’opzione esercitata per il triennio 2012-2014 con applicazione del metodo a valori fiscali per il triennio 2015-2017.
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