19 Luglio 2017

Irap agricola: i chiarimenti del Fisco

di Alessandro Bonuzzi
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L’esclusione dall’Irap per gli agricoltori, introdotta dalla L. 208/2015 con decorrenza dal 2016, riguarda le attività per le quali in precedenza si applicava l’aliquota ridotta dell’1,9%. Pertanto, l’imposta regionale continua a trovare applicazione con l’aliquota ordinaria per:

  • l’attività di agriturismo;
  • l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
  • le altre attività connesse rientranti nell’articolo 56-bis del Tuir.

Lo ha chiarito la risoluzione 93/E di ieri, con cui l’Agenzia delle Entrate ha altresì fornito le risposte ad alcuni quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria in ordine alle modalità di determinazione dell’imponibile e di compilazione della dichiarazione Irap. Le indicazioni del Fisco sono riportate nella seguente tabella.

QUESTIONE CONTROVERSA

SOLUZIONE PROSPETTATA

1.Criterio di calcolo della quota del valore della produzione riferibile all’attività agricola In caso di svolgimento di attività di allevamento di animali eccedentaria, il valore della produzione da escludere dall’Irap è calcolata in proporzione al numero dei capi allevati entro i limiti di cui all’articolo 32 del Tuir rispetto al numero complessivo dei capi allevati.

In caso di svolgimento di attività agricole connesse ai sensi dell’articolo 56-bis del Tuir, il valore della produzione da escludere da Irap è calcolata sulla base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e proventi riferibili all’attività agricola nei limiti di cui all’articolo 32 del Tuir e l’ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini Irap.

In caso di svolgimento sia di attività agricola che agrituristica, la determinazione del valore della produzione da escludere da Irap va effettuata sulla base delle risultanze contabili tenute separatamente.

2.Determinazione della quota delle deduzioni Irap per lavoratori dipendenti impiegati nell’attività agricola In caso di dipendenti impiegati sia nell’attività agricola esclusa da Irap sia in quella rilevante ai fini Irap, l’importo delle deduzioni spettanti per lavoro dipendente va ridotto della quota imputabile all’attività agricola esclusa determinata applicando all’ammontare complessivo delle deduzioni lo stesso rapporto utilizzato per determinare la quota di valore della produzione non soggetta a Irap.
3.Compilazione dichiarazione Irap 2017 Le modalità di compilazione del modello Irap variano a seconda dei criteri di determinazione della base imponibile e di calcolo del diritto camerale annuale:

  • i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 5-bis e 9 del D.Lgs. 446/1997 e che calcolano il diritto camerale annuale in misura fissa devono indicare nell’apposita sezione del modello la quota dei componenti afferente l’attività soggetta a Irap;
  • le società che determinano il valore della produzione ai sensi dell’articolo 5-bis del D.Lgs. 446/1997 e che calcolano il diritto camerale annuale in base al “fatturato” devono indicare nell’apposita sezione del modello sia i dati fiscali relativi all’attività soggetta a Irap sia quelli relativi all’attività esclusa;
  • i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 446/1997 devono indicare nell’apposita sezione del modello i dati del conto economico, escludendo la quota del valore della produzione relativa all’attività agricola tramite un’apposita variazione fiscale da indicare tra le “altre variazioni” con il codice 99;
  • i soggetti che determinano il valore della produzione forfettariamente devono indicare nell’apposita sezione del modello l’intero ammontare del reddito d’impresa determinato forfetariamente, nonché la quota imponibile degli altri componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione.

Le deduzioni relative al personale dipendente vanno indicate nel modello al netto della quota riferibile all’attività agricola esclusa da Irap.

4.Presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti esclusi da Irap

I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione da Irap non devono presentare la dichiarazione Irap.

Al riguardo, l’unica deroga è prevista per i soggetti che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”, i quali sono comunque tenuti a presentare il modello al fine di consentire al Fisco di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati.

La fiscalità dell’imprenditore agricolo