27 Marzo 2017

Irap con derivazione rafforzata “parziale”

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il principio di derivazione rafforzata introdotto dall’articolo 13-bis del D.L. 244/2016 non impatta nella determinazione della base imponibile Irap a seguito dell’eliminazione dell’area straordinaria del conto economico.

Come noto, tra le diverse novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in materia di bilancio di esercizio, vi è l’eliminazione dell’area straordinaria del conto economico, con conseguente necessità di riallocare le poste che in precedenza confluivano nell’area straordinaria nelle appropriate voci di conto economico.

A tale proposito, nel corso del 2016 è stato revisionato il principio contabile OIC 12 (dedicato alla composizione e schemi del bilancio di esercizio) in cui sono illustrate le regole per la corretta collocazione dei componenti positivi e negativi nelle relative voci di conto economico. Secondo tale documento contabile, i componenti straordinari che fino al 2015 andavano collocati nell’area straordinaria del conto economico, a partire dall’esercizio 2016 devono essere indicati in altre voci del conto economico in funzione della loro natura.

Per ciò che interessa in questa sede, il documento OIC 12 precisa che le plusvalenze e le minusvalenze di natura non finanziaria devono essere allocate rispettivamente nella voce A5 e nella voce B14 del conto economico. Rientrano in tale ambito le componenti derivanti dall’alienazione di cespiti (quelle fisiologiche anche in passato andavano collocate nell’area ordinaria), ovvero quelle derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, ed infine quelle derivanti da operazioni sociali straordinarie (cessione d’azienda, conferimento, fusioni e scissioni, ecc.).

L’articolo 13-bis del D.L. 244/2016 ha modificato l’articolo 5 del D.Lgs. 446/1997 per la determinazione della base imponibile Irap per i soggetti Ires, stabilendo che nella determinazione del valore della produzione non si deve tener conto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Da ciò deriva che le plusvalenze e le minusvalenze che derivano dal trasferimento di un’azienda, anche se collocate nell’area ordinaria a seguito delle novità previste dal D.Lgs. 139/2015, devono comunque essere escluse dalla determinazione della base imponibile Irap.

Tale esclusione è applicabile solo per i predetti componenti straordinari, mentre per quelli derivanti da altri eventi straordinari (ad esempio a seguito di riconversione produttiva) l’inclusione nella base imponibile Irap è automatica in quanto trattasi di componenti allocati nell’area ordinaria del conto economico.

Si deve tuttavia sottolineare che anche prima delle modifiche normative in questione l’inclusione nella base imponibile Irap di alcuni componenti straordinari (diversi da quelli relativi al trasferimento d’azienda) erano attratti nel valore della produzione Irap per effetto del principio di correlazione di cui al comma 4 del D.Lgs. 446/1997 (ancora vigente), secondo cui “i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi”.

Secondo tale principio, infatti, se a fronte del componente straordinario di reddito (collocato nell’area straordinaria) l’impresa aveva ad esempio dedotto gli ammortamenti, per “correlazione” era necessario attrarre a tassazione la plusvalenza realizzata (o dedurre la minusvalenza). È evidente che, alla luce della soppressione dell’area straordinaria tale principio risulta depotenziato poiché la tassazione ai fini Irap delle componenti straordinarie è derivata dalla collocazione nell’area ordinaria del conto economico, senza alcuna necessità di applicazione del principio di correlazione. Pertanto, è possibile schematizzare come segue:

  • le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal trasferimento d’azienda, sia pure incluse nell’area ordinaria del conto economico, sono escluse dalla base imponibile Irap per espressa previsione dell’articolo 5 del D.Lgs. 446/1997;
  • gli altri componenti straordinari, che dal 2016 sono necessariamente ricollocati nell’area ordinaria, sono rilevanti ai fini Irap.
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