26 Maggio 2016

Irap dovuta solo per le attività agricole eccedenti il reddito agrario

di Fabrizio G. Poggiani
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Per le attività di agriturismo, quelle di allevamento con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto di mangimi e per le altre attività connesse all’esercizio delle attività agricole, rientranti nell’articolo 56-bisdel D.P.R. 917/1986, l’Irap è sempre dovuta.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 18 maggio 2016 n. 20/E, è intervenuta a commento delle novità fiscali introdotte dalla legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che interessano anche il comparto agricolo.

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