IRAP e distacco del personale: necessari alcuni aggiustamenti
di Giovanni ValcarenghiL’introduzione delle nuove deduzioni “aggiuntive” IRAP per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato hanno generato più di una difficoltà operativa in sede di compilazione della dichiarazione e determinazione del valore aggiunto della produzione.
Su Euroconferencenews ci siamo già occupati della questione, dapprima per segnalare il disallineamento tra i precedenti di prassi e le istruzioni per la compilazione del modello e, successivamente, per dare conto della sistemazione avvenuta con il Provvedimento del 5 maggio 2016.
A ben vedere, però, ancora qualche aggiustamento si rende necessario, come correttamente è stato evidenziato da Confimi Industria in una richiesta di chiarimenti recentemente inviata all’Agenzia delle entrate, ancora in attesa di una risposta ufficiale.
In primo luogo, si evidenzia il mancato adeguamento delle istruzioni relative al rigo IS1, ove commentando la deduzione per i contributi assicurativi (ad esempio INAIL), si legge che “in caso di distacco del personale o di lavoro interinale la deduzione spetta all’impresa che utilizza il personale”.
In merito al cuneo fiscale, la risoluzione 235/E/2008 aveva precisato che la deduzione era fruita dal distaccatario in relazione ai giorni di effettivo utilizzo del personale distaccato. In sostanza, si tratta di comprendere se il nuovo approccio per la deduzione “ulteriore” debba – per osmosi – ritenersi applicabile anche alle pregresse deduzioni, oppure se si debbano adottare due binari distinti ed autonomi.
Una ulteriore questione sollevata nella richiesta di chiarimenti attiene le deduzioni (ad esempio per contributi assicurativi) nel caso di dipendenti assunti a tempo determinato, vale a dire per quei soggetti per i quali non trova applicazione la novità introdotta a decorrere dal 2015.
In sostanza, si tratta di comprendere se la nuova “filosofia” introdotta con la circolare 22/E/2015 debba interessare tutto il “pacchetto deduzioni” oppure solo la nuova componente e, per connessione, se sia coerente pensare all’applicazione di un principio a “doppia velocità” in relazione ai medesimi soggetti.
Assolutamente condivisibile appare la richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione delle deduzioni in capo alla distaccataria degli importi addebitati dalla distaccante, argomento in merito al quale abbiamo già svolto alcune riflessioni su Euroconferencenews.
Al riguardo, va precisato che il documento OIC 12 attualmente in vigore prevede (al paragrafo 58) che i costi per il personale distaccato presso l’azienda siano collocati nella voce B7 tra i costi per servizi; inoltre, (paragrafo 62) lo stesso documento impone la classificazione del lavoro interinale nella voce B9 tra i costi del personale dipendente.
In sostanza, posto che le deduzioni per il personale sono state riconosciute alla distaccante, probabilmente per raccordo con il fatto che il datore di lavoro è in grado di conoscere la tipologia di contratto utilizzato, si tratta di confermare la modalità di deduzione del costo addebitato alla distaccataria.
Seguendo le indicazioni della prassi contabile, verrebbe allora da dire che, in relazione al personale oggetto di distacco:
- la distaccante evidenzia nel proprio bilancio il costo del lavoro e gode della nuova deduzione;
- la distaccataria può dedurre integralmente il costo riaddebitatole come vera e propria prestazione di servizi, senza alcuna limitazione, proprio per la natura che il costo stesso assume.
Se tale conclusione non fosse confermata accadrebbe, in modo assolutamente non condivisibile, che una parte di valore della produzione verrebbe assoggettato ad una duplice imposizione, cosa che non pare tollerabile.
Nella sollecitazione inviata alle Entrate si propone, alternativamente, la possibilità di deduzione sotto forma di deduzione nel quadro IS; a parere di chi scrive, tuttavia, la soluzione prima evidenziata pare maggiormente corretta e, peraltro, coerente con le indicazioni dei principi contabili.
Infine, la medesima problematica del distacco viene analizzata in relazione al caso del soggetto (distaccante) che applica il sistema retributivo.
Nella C.M. 141/E/1998 (paragrafo 3.5.3), è stato evidenziato come l’articolo 11, comma 1-bis (abrogato, ma sopravvissuto, in via interpretativa, secondo quanto indicato dalla risoluzione 2/DPF/2008), preveda alcune deroghe relativamente agli oneri e ai proventi derivanti dal distacco di personale presso terzi: “Al riguardo viene disposto che gli importi spettanti a titolo di recupero degli oneri del personale distaccato presso terzi non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP. Giova in proposito osservare che se il distacco del personale avviene a favore di un soggetto che determina la base imponibile secondo le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 (ente privato non commerciale), l’onere sostenuto concorre alla determinazione della base imponibile IRAP di quest’ultimo soggetto. Se ad effettuare il distacco del personale, è un soggetto tenuto alle disposizioni dell’art. 10, comma 1, il provento che ne deriva non concorre alla formazione della base imponibile IRAP”.
Risulta allora chiaro il possibile dubbio che emerge in merito alle modalità con cui considerare le indicazioni della circolare 22/E/2015 nel caso in cui il distaccante sia un ente non commerciale che, per l’attività istituzionale, determina la base imponibile in base al metodo retributivo e il distacco avvenga in capo ad un distaccatario (impresa) che determina, invece, la base imponibile ai sensi dell’articolo 5 o 5-bis del D.Lgs. 446/1997.
Le questioni sopra evidenziate, quindi, necessitano ancora di un supplemento di chiarimento e, in caso di risposta dal parte dell’Agenzia, provvederemo ad informarvi prontamente.