12 Gennaio 2017

IRI con il rebus prelievi

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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Il tema dei prelievi nel nuovo meccanismo IRI è destinato a suscitare non poche polemiche, rispetto alle quali solo l’intervento interpretativo da parte dell’Amministrazione finanziaria potrà dettare (o almeno cercare di dettare) le linee guida da seguire. Il problema sorge in riferimento al secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 55-bis del Tuir, secondo cui “Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci”. Tradotto in termini pratici il legislatore ha inteso dividere due fattispecie: il reddito d’impresa e le “remunerazioni/prelevamenti” dei soci. La prima componente, che può definirsi di reddito d’impresa “puro” al netto delle somme prelevate e destinate dunque a finalità personali, è tassata al pari di ogni altra tipologia di reddito d’impresa con la medesima aliquota del 24%; la seconda è soggetta alle aliquote personali progressive.

Lo schema normativo prevede che i prelievi siano dedotti dal reddito d’impresa da sottoporre a IRI “nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata”. Se a regime la norma non pone problemi interpretativi elevati, l’interrogativo principale riguarda il primo periodo di applicazione della nuova imposta. Vedendo la relazione illustrativa, nell’esempio prodotto si ipotizza un reddito di 100 e un prelievo di 40, con IRI applicata su 60 (importo tassato al 24%) e aliquote progressive sul reddito/prelievo di 40. La norma come detto afferma che i prelievi sono ammessi in deduzione nei limiti del reddito tassato al 24% del periodo o dei periodi precedenti; posto che trattasi del primo periodo di applicazione, allora il solo parametro di riferimento è rappresentato dal reddito IRI tassato al 24% del periodo medesimo. Nell’esempio della relazione illustrativa, il reddito IRI è 60, il prelievo di 40 è capiente e non sembrano crearsi punti di conflitto.

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Temi e questioni del reddito d’impresa con Giovanni Valcarenghi
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