Un’eccezione a tale regola generale è prevista nell’ipotesi di immobile ad uso abitativo non locato, situato nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale.
In tale ipotesi, infatti, il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali.
Si ipotizzi che il contribuente, possessore di un fabbricato abitativo A/2, con rendita catastale pari a 752,35 euro, adibito ad abitazione principale, possieda anche un’ulteriore unità abitativa A/2 non locata con rendita catastale pari a 625,37 euro.
Il rigo RB1, presentato da parte del possessore, è stato così compilato:
- in colonna 1 è stata indicata la rendita catastale non rivalutata (752,00 euro);
- in colonna 2 è stato indicato il codice di utilizzo 1, in quanto l’unità è adibita ad abitazione principale;
- in colonna 3 sono stati indicati i giorni di possesso nel corso del periodo d’imposta (365 giorni);
- in colonna 5 è stata indicata la quota di possesso (100);
- in colonna 9 è stato indicato il codice catastale del comune ove è situato l’immobile;
- in colonna 18 è stato riportato il reddito dell’abitazione principale non assoggettata ad Imu, ossia la rendita catastale rivalutata del 5 per cento (790,00 euro).
Il rigo RB2, presentato da parte del possessore, è stato così compilato:
- in colonna 1 è stata indicata la rendita catastale non rivalutata (625,00 euro);
- in colonna 2 è stato indicato il codice di utilizzo 2, in quanto l’unità è tenuta a disposizione;
- in colonna 3 sono stati indicati i giorni di possesso nel corso del periodo d’imposta (365 giorni);
- in colonna 5 è stata indicata la quota di possesso (100);
- in colonna 9 è stato indicato il codice catastale del comune ove è situato l’immobile;
- in colonna 12 è stato indicato il codice 3 relativo ai casi particolari Imu, in quanto l’immobile è situato nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale;
- in colonna 13 è stato riportato il reddito del fabbricato non concesso in locazione, pari alla rendita catastale rivalutata del 5 per cento aumentato di un terzo e rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso, come da indicazioni dell’articolo 9, D.Lgs. 23/2011, modificato dal D.L. 147/2013 (438,00 euro);
- in colonna 17 è stato riportato il reddito non imponibile degli immobili non locati assoggettati comunque a Imu (438,00 euro).

Di seguito, all’interno del rigo RB10, sono stati riportati:
- in colonna 13, l’importo del reddito del fabbricato tenuto a disposizione, di cui alla colonna 13 del rigo RB2;
- in colonna 18, l’importo del reddito non imponibile del fabbricato tenuto a disposizione, di cui alla colonna 18 del rigo RB2;
- in colonna 19, il reddito dell’abitazione principale non assoggettata ad Imu, di cui alla colonna 19 del rigo RB1.
Di seguito, nel quadro RN, relativo alla determinazione dell’Irpef, è riportato, all’interno del rigo RN1:
- in colonna 1, il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, pari a 1.228,00 euro, dato dalla sommatoria del reddito relativo all’abitazione principale non assoggettata ad Imu (790,00 euro) e del reddito non imponibile del fabbricato tenuto a disposizione (438,00 euro);
- in colonna 5, il reddito complessivo indicato nelle colonne precedenti (1.228,00 euro).
Successivamente sono indicati:
- nel rigo RN2, la deduzione relativa all’abitazione principale, di cui alla colonna 18 del rigo RB10, pari a 790,00 euro;
- nel rigo RN4, il reddito imponibile, dato dalla differenza tra il reddito complessivo e la deduzione per l’abitazione principale, pari a 438,00 euro;
- nel rigo RN5, l’imposta lorda dovuta, pari a 101,00 euro, quale risultato della moltiplicazione del reddito imponibile (438,00 euro) e l’aliquota del primo scaglione Irpef (23 per cento).
