19 Luglio 2019

Irpef rimborsabile anche dopo il termine per l’integrativa

di Angelo Ginex
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In caso di maggiori imposte non dovute il contribuente può presentare istanza di rimborso dei versamenti diretti entro il termine di decadenza di due anni dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e dalle modalità della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998. È questo l’importante principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17956 del 04.07.2019.

La vicenda muove dalla dimenticanza di un soggetto nell’inserire nel quadro RP della dichiarazione dei redditi entro il termine previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998, gli oneri contributivi versati, con conseguente maggiore versamento di somme a titolo di Irpef.

Dalla presa di coscienza della negligenza scaturiva un’istanza di rimborso, sulla quale peraltro si formava silenzio rifiuto.

Detto silenzio era, dunque, oggetto di impugnazione assieme alla cartella di pagamento notificata all’esito del controllo cartolare della dichiarazione, ex articolo 36-bis D.P.R. 600/1973.

Le doglianze del contribuente venivano, tuttavia, rigettate tanto dai giudici di prime cure, quanto da quelli di seconde cure.

Nella specie, i giudici d’appello, con riferimento al diniego di rimborso, ritenevano che il contribuente, al fine di sanare l’errore, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativa entro il termine previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998, a pena di decadenza.

Tanto, in virtù di una estensione analogica dell’articolo 2, comma 8-bis citato alle ipotesi di errori od omissioni che determinano l’indicazione di un minor debito o di un maggior credito, stante l’identità di ratio, consistente nel consentire l’emendabilità della dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo.

La questione, per contro, poneva in risalto un’omessa integrativa con opzione per il rimborso di quanto indebitamente pagato.

Il contribuente, dunque, ricorreva per cassazione deducendo con un unico motivo la violazione di legge ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per erronea applicazione dell’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998.

Nella specie, esso deduceva che il giudice del gravame avesse errato nel ritenere non possibile l’emendamento della propria dichiarazione oltre il termine previsto per la dichiarazione integrativa.

La Suprema Corte, accogliendo la doglianza del contribuente, ha precisato che il contribuente, indipendentemente dalle modalità e dai termini per la dichiarazione integrativa e per l’istanza di rimborso può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria in sede giudiziale, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria (SS.UU., n. 13378/2016; per un’applicazione dell’orientamento alla liquidazione automatica, Cassazione, n. 21740/2015; Cassazione, n. 26198/2014).

Oggetto del processo, infatti, è l’accertamento della legittimità della pretesa impositiva, anche se fondata su dati forniti dal contribuente.

Pertanto, il contribuente può legittimamente contestare l’atto impositivo offrendo in prova anche errori ed omissioni presenti nella dichiarazione fiscale.

Quanto poi ai limiti di emendabilità della dichiarazione, la Suprema Corte ha sancito che il contribuente che ha erroneamente dichiarato maggiori redditi, e ha pagato maggiori imposte, può opporre in sede contenziosa l’erroneità della dichiarazione solo laddove egli non abbia già pagato.

Nel caso in cui, invece, egli abbia già proceduto al versamento, non può far valere nel giudizio avverso l’atto impositivo il credito maturato, atteso il carattere impugnatorio del processo, dovendo necessariamente presentare autonoma istanza di rimborso (Cassazione, n. 5728/2018).

Quindi, nel caso in rassegna, i giudici di seconde cure hanno errato nel non esaminare l’istanza di rimborso e valutarne la tempestività e fondatezza, essendo totalmente irrilevante la circostanza della tardiva presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente.

Per tali motivazioni il ricorso del contribuente è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice di seconde cure, in differente composizione, affinché valuti nuovamente il merito e la tempestività e la fondatezza dell’istanza di rimborso della maggiore imposta non dovuta.

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