Irreperibilità relativa e notifica a mezzo posta: prova in giudizio
di Angelo GinexIn tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
È questo il principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 10012 depositata ieri 15 aprile, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione.
La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento derivante da avvisi di accertamento ed emessa nei confronti di un contribuente. Questi impugnava l’atto esattivo sostenendo che non gli fossero stati notificati i prodromici atti impositivi e conseguentemente il titolo esecutivo legittimante la minacciata esecuzione esattoriale fosse inesistente. La Commissione tributaria provinciale adita rigettava il ricorso rilevando che il contribuente non avesse assolto all’onere di impugnare anche nel merito gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata.
La Commissione regionale della Campania, confermava le statuizioni dei giudici di prime cure sottolineando anche la ritualità della procedura notificatoria degli avvisi di accertamento. Pertanto, il contribuente, al fine di ottenere l’annullamento di quest’ultima sentenza, proponeva ricorso in Cassazione.
Assegnata la causa a decisione e intervenuta l’ordinanza interlocutoria con cui la sezione tributaria della Cassazione rimetteva gli atti al Primo Presidente, veniva disposta l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di risolvere il contrasto su quale fosse il modo per assolvere l’onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l’impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario ed, in particolare, se potesse considerarsi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (CAD) ovvero se fosse invece necessario il deposito dell’avviso di ricevimento di tale raccomandata.
Ebbene, con un primo orientamento risalente e consolidato si è costantemente affermato che, al fine della prova del perfezionamento della notifica postale “diretta” in caso di assenza temporanea del destinatario, è sufficiente che l’Ente impositore notificante produca in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto notificando con l’attestazione di spedizione della CAD (cfr., Cass. nn. 2638/2019, 13833/2018, 26945-6242-4043/2017).
Un diverso e più recente orientamento, invece, ritiene che in fattispecie come quella in esame, per considerare perfezionata la procedura notificatoria, è necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della CAD e, a tal fine, il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento (cfr., Cass. nn. 5077/2019, 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020).
Il Supremo Consesso, nella pronuncia in esame, ha ritenuto di doversi attenere a quest’ultimo orientamento, fondato su una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 8 L. 890/1982.
Ripercorrendo il ragionamento della Corte Costituzionale nella sentenza n. 346/1998, i Giudici di vertice hanno chiarito la differenza della procedura notificatoria in esame da quella dell’articolo 139, comma 4, c.p.c. ovvero dell’articolo 7 L. 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell’atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che a quest’ultimo venga spedita una “raccomandata semplice” che gli dia notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto medesimo.
Diversamente, ha affermato la Suprema Corte, nel caso dell’articolo 8 L. 890/1982, non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale.
Inoltre, la Suprema Corte, assimilando la posizione del contribuente a quella di “irreperibilità relativa” del destinatario prevista dall’articolo 140 c.p.c., ha rammentato che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della “raccomandata informativa” (cfr., Cass. N. 25985/2015, 21132/2009).
La Cassazione ha dunque ritenuto che la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce l’indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le previsioni dell’articolo 8, commi 2 e 4, L. 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a “definitivo”.
Sulla base di tali argomentazioni ed enunciando il principio su esposto, le Sezioni Unite hanno concluso che l’Agenzia delle entrate, nella specie, non ha assolto l’onere probatorio in questione nel modo prospettato e, conseguentemente, ha ritenuto fondate le eccezioni di invalidità degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata e quella correlata di invalidità conseguenziale di tale atto della riscossione sollevate dalla contribuente.