15 Ottobre 2021

Irrilevante l’errore scusabile nella rottamazione-ter

di Angelo Ginex
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In tema di rottamazione-ter, è legittimo il diniego all’istanza di definizione agevolata della lite fondato sull’errata indicazione dell’importo dovuto, in quanto il principio dell’errore scusabile, seppur previsto dalla similare disciplina del condono fiscale di cui all’articolo 16, comma 9, L. 289/2002, non è passibile di interpretazione analogica con riferimento al D.L. 119/2018. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27952 depositata ieri 14 ottobre 2021.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento nei confronti di una s.r.l. con il quale l’Amministrazione finanziaria richiedeva il versamento di maggiori imposte per Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi. Avverso tale atto impositivo, la società proponeva impugnazione dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento impugnato.

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