28 Giugno 2022

Isa 2022: cause di esclusione alla prova della compilazione del Modello

di Luca Caramaschi
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito della disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (meglio detti Isa), recata dal D.L. 50/2017, una delle preliminari questioni applicative attiene alla verifica della sussistenza di possibili cause di esclusione.

Situazioni, queste, che non sempre determinano effetti positivi per i contribuenti, atteso che la inapplicabilità di detto strumento impedisce di fruire dei benefici riconducibili al cosiddetto “regime premiale” previsto dall’articolo 9-bis, comma 11, del citato D.L. 50/2017, come già confermato e ribadito nelle precedenti circolari 6/E/2021 e 16/E/2020.

Una volta acclarata la causa di esclusione risulta poi fondamentale comprendere se tale condizione determina comunque l’obbligo di compilazione del Modello, pur se ai soli fini statistici, o se sia possibile non procedere alla compilazione del Modello, con un evidente risparmio in termini di tempo per chi deve provvedere alla compilazione del modello dichiarativo nel quale gli Isa andrebbero inseriti.

 

La conferma del processo di semplificazione dei modelli: più casi di non compilazione

Le finalità che hanno ispirato la realizzazione degli Isa (favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari, rafforzare la collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria) si coniugano con l’obiettivo della semplificazione degli adempimenti tributari perseguito attraverso il consolidato processo di “alleggerimento” della modulistica, in conformità con le linee guida della politica fiscale tracciate dall’Amministrazione finanziaria oramai da diversi anni.

Rispetto alla disciplina dei previgenti studi di settore, infatti, l’applicazione del nuovo strumento rappresentato dagli Isa è stata accompagnata da un’importante operazione di riduzione degli adempimenti dichiarativi.

Infatti, mentre i modelli degli studi di settore prevedevano, in media, l’indicazione, all’interno di ciascun modello, di 258 informazioni, i modelli degli Isa relativi al periodo d’imposta 2018 hanno richiesto, invece, mediamente, 147 informazioni.

La riduzione della quantità di dati richiesti risulta ancora più significativa con riferimento alle variabili di tipo strutturale: si è passati infatti dalle 83 informazioni presenti, in media, nei modelli degli studi di settore, alle 29 contenute nei modelli Isa.

Sotto il profilo compilativo, inoltre, il processo di semplificazione ha comportato l’eliminazione dell’obbligo di compilazione del modello Isa per le seguenti tipologie di contribuenti in precedenza tenute alla presentazione del modello studi di settore:

  • soggetti che dichiarano un volume di ricavi o compensi di ammontare compreso tra a 5.164.569 e 7.500.000 euro;
  • soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività;
  • soggetti che esercitano un’attività che costituisce mera prosecuzione di attività precedentemente svolte da altri soggetti.

Tale percorso di riduzione e semplificazione degli adempimenti è quindi proseguito con la modulistica approvata per il periodo d’imposta 2019 e confermata in quella per i successivi periodi d’imposta 2020 e 2021.

Affrontando, pertanto, in modo più organico la tematica riguardante coloro che devono considerarsi esclusi dall’applicazione degli Isa, rilevante appare l’ulteriore distinzione tra coloro che:

1)  in quanto esclusi, non sono tenuti alla compilazione del modello Isa;

2) seppur esclusi, sono comunque tenuti alla compilazione del modello Isa (che rileverà pertanto ai soli fini “statistici” e che, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate, non potrà essere utilizzato per determinare i punteggi necessari a godere dei cosiddetti “benefici premiali”).

Vediamo quindi le due categorie.

 

Soggetti esclusi anche dalla compilazione del modello Isa

Rientrano nella categoria sopra citata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti casistiche riferibili ai contribuenti:

  • che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
  • che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
  • che si avvalgono del regime forfetario agevolato o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • che hanno categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’Isa;
  • società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  • gli enti del terzo settore.

In relazione a tale ultima categoria di soggetti la circolare 16/E/2020 ha ricordato, in relazione al periodo d’imposta 2019, che non risultano ancora specificamente esclusi dall’applicazione degli Isa gli enti del terzo settore aventi natura non commerciale che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 D.Lgs. 117/2017 (codice terzo settore), le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) che applicano il regime forfetario speciale di cui all’articolo 86 medesimo codice, nonché le imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017.

Ciò in quanto l’esclusione di tali soggetti è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione europea richiamato dall’articolo 101, comma 10, D.Lgs. 117/2017 e all’istituzione del Registro unico del terzo settore (Runts) gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Rammenta, tuttavia, tale documento di prassi che i soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari sono comunque esclusi dall’applicazione degli Isa sulla base di quanto previsto dai decreti di approvazione degli stessi.

In considerazione del mancato ottenimento della richiamata autorizzazione comunitaria nel momento in cui si scrive, pur in presenza dell’avvio del processo di operatività del Runts a partire dallo scorso mese di novembre 2021, si ritiene che tali considerazioni mantengano piena validità anche in relazione al periodo d’imposta 2021, oggetto della presente dichiarazione.

 

Soggetti esclusi con obbligo di compilazione del modello Isa

Come accennato in precedenza, ci sono poi le categorie di soggetti che, seppur escluse dal meccanismo applicativo degli Isa, sono comunque tenute alla compilazione del modello.

Vediamo pertanto alcune ipotesi esemplificative, tenendo presente che in tale categoria ritroviamo anche i soggetti che sulla base delle disposizioni contenute nei D.M. datati 21.03.2022 e 29.04.2022, presentano specifiche ipotesi di esclusioni previste per tenere conto degli effetti economici negativi della pandemia in corso.

Si tratta delle seguenti situazioni per le quali, in relazione al periodo d’imposta 2021, il legislatore ha ritenuto di prevederne comunque l’esclusione nonostante l’approvazione di correttivi che in un certo qual modo avrebbero dovuto tenere conto di queste situazioni di sofferenza:

  • contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019;
  • contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
  • contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività (l’elenco dei codici attività è contenuto sia nell’allegato 11 D.M. 29.04.2022 che nella tabella 2 allegata alle Istruzioni Parte generale degli Isa consultabili sul sito web dell’Agenzia delle entrate).

Risultano parimenti esclusi ma con obbligo di compilazione del modello, comprensivo dello specifico prospetto multiattività ad essi dedicato, i cosiddetti soggetti “multiattività” ovvero i soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

 

L’utilizzo del campo “Note aggiuntive”

In chiusura riteniamo opportuno accennare alla situazione del contribuente che pur non trovandosi in una delle cause di esclusione normativamente previste, ritenga di operare in condizioni di particolare eccezionalità.

In questo caso ci si chiede se lo stesso contribuente possa considerarsi egualmente escluso dall’applicazione degli Isa.

Sul punto l’Agenzia, nel negare l’automatica esclusione, precisa tuttavia che il contribuente, soprattutto nel caso in cui l’applicazione degli Isa determini un basso punteggio di affidabilità, ha sempre la possibilità di evidenziare nel campo Note aggiuntive del software di applicazione “Il tuo Isa”, particolari circostanze specifiche riferibili alle condizioni di svolgimento della propria attività che, seppur non annoverate tra quelle che per legge o per decreto determinano una causa di esclusione, potrebbero non essere adeguatamente colte con l’applicazione degli indici.

Anche in questo caso si ritiene consigliabile provvedere comunque alla compilazione del Modello laddove non si voglia incorrere nella relativa sanzione.