Isa: benefici premiali Iva rinviati al 2020
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariPer i contribuenti soggetti ai nuovi Isa dal 2018 con livello di affidabilità fiscale pari a 8 i benefici premiali previsti ai fini Iva sono rinviati al 2020.
È quanto emerge dalla lettura del recente Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio scorso con cui l’Agenzia delle entrate ha individuato i differenti livelli di affidabilità fiscale ai quali corrispondono i diversi benefici premiali.
Come noto, il periodo d’imposta 2018 (da dichiararsi nel modello Redditi 2019) è il primo anno in cui trovano applicazione i nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che hanno sostituito i “vecchi” studi di settore.
A differenza degli studi, i nuovi indicatori sposano una logica premiale poiché attribuiscono importanti benefici fiscali solamente a quei contribuenti che hanno ottenuto un livello di affidabilità almeno pari a 8 (e con un massimo di 9).
In particolare, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, i benefici premiali spettanti ai contribuenti con livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 sono i seguenti:
- compensazione orizzontale “libera” (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017);
- rimborso del credito Iva annuale o trimestrale “libero” (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. b), D.L. 50/2017).
Nel citato provvedimento dell’Agenzia sono state fornite importanti precisazione in merito alla “tempistica” con cui fruire dei descritti vantaggi premiali Iva, tenendo conto che la dichiarazione Iva dell’anno 2018 è già stata presentata dai soggetti interessati poiché il termine scadeva lo scorso 30 aprile 2019.
Pertanto, i contribuenti che, per il periodo d’imposta 2018 (risultante dal modello Redditi 2019), raggiungeranno un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) potranno fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2020.
Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all’anno 2018 (inserito nella dichiarazione Iva 2019), bensì quello dell’anno 2019 (risultante dal modello Iva 2020) o quello dei primi tre trimestri del 2020.
La soluzione individuata nel provvedimento, se da un lato è inevitabile in quanto il credito Iva del 2018 è già stato “gestito” (in termini di compensazione o di rimborso), dall’altro crea alcuni “disallineamenti” poiché potrebbe accadere che un soggetto “affidabile” per il 2018 (ovvero con punteggio almeno pari a 8), ma non per il 2019 (ovvero con punteggio raggiunto inferiore a 8), proceda alla compensazione libera del credito Iva maturato (fino ad euro 50.000) proprio per l’anno in cui il punteggio raggiunto è inferiore al minimo previsto.
In ogni caso, è opportuno precisare che i benefici premiali spettanti ai fini Iva per i contribuenti “affidabili” per il 2018 riguardano rispettivamente (articolo 2, punto 2.3, del provvedimento del 10.05.2019):
- la compensazione del credito Iva dell’anno 2019 o di quello riferito ai primi tre trimestri del 2020, nei limiti complessivi di euro 50.000. Conseguentemente, se il contribuente compensa il credito annuale del 2019 per euro 50.000 (con altri tributi) non potrà fruire di un ulteriore beneficio in merito alla compensazione del credito per i primi tre trimestri del 2020, per i quali dovrà applicare le regole ordinarie (compensazione libera fino ad euro 5.000);
- il rimborso del credito Iva annuale del 2019 o di quello maturato nei primi tre trimestri del 2020, anche in questo caso nei limiti complessivi di euro 50.000. Allo stesso modo della compensazione, quindi, se il soggetto richiede il rimborso Iva del 2019 per euro 50.000, dovrà applicare le regole ordinarie (rimborso libero fino ad euro 30.000) per le richieste riguardanti i crediti dei primi tre trimestri del 2020.
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