Isa: per le anomalie 2019-2021 arriva l’avviso di compliance
di Carla De LucaCon il provvedimento n. 231840/2023 del 23 giugno 2023 sono state individuate le anomalie nei dati degli Isa, afferenti il triennio di imposta 2019-2021.
L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
Se si pensa a tutte le normative che sono collegate al risultato Isa, ciò che potrebbe allertare il contribuente non è solo l’avviso di una maggiore imposta dovuta, collegata alla non corretta indicazione di un dato nel modello Isa, ma altre fattispecie ben più onerose.
Ad esempio, laddove un contribuente abbia sfruttato il regime premiale Isa (utilizzando in compensazione, ad esempio, crediti tributari Ires o Irpef in via orizzontale per importi superiori a 20.000 euro senza apporre il visto di conformità) e ora presenta un’integrativa per sanare eventuali anomalie riscontrate dall’Ufficio, potrebbe dover ravvedere non solo l’omessa o maggior imposta scaturente dalla situazione anomala, ma anche l’importo del credito compensato in misura superiore a 5.000 euro senza apposizione del visto, con relativa sanzione per l’indebito utilizzo del credito (30% del credito compensato).
L’articolo 1, comma 636, L. 190/2014 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, vengano definite le modalità e le informazioni da fornire ai contribuenti, in modo che possano porre rimedio ad eventuali errori od omissioni commessi nella compilazione dei dichiarativi. Si tratta, in sostanza, di una norma che prevede un invito generalizzato alla compliance.
Con il provvedimento n. 231840/2023 del 23 giugno 2023 sono state individuate in modo più specifico le anomalie nei dati degli Isa, afferenti il triennio di imposta 2019-2021.
L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione (articolo 9-bis, comma 16, D.L. 50/2017).
L’avviso viene comunicato ai contribuenti mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”. All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate di ciascun utente (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o rilasciate dall’Agenzia) viene visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato un messaggio ai riferimenti dallo stesso indicati, tramite posta elettronica e/o Short Message Service o tramite posta elettronica certificata (PEC), con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore/Isa del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie.
Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere agli elementi e alle informazioni consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.
I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.
Le anomalie rilevate
Secondo quanto si legge dall’Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano:
- imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (es. l’indicatore di durata delle scorte);
- soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati nel modello Redditi 2022 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli Isa per importi superiori a 2.000 euro;
- soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli Isa “4-Periodo di non normale svolgimento dell’attività” per i periodi 2019-2020-2021 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello Isa);
- imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2021, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- imprese che esercitano l’attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ISA CG68U) con incongruenze, per il 2021, tra l’Isa presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
- soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (Isa BG91U) che presentano, per il 2021, incongruenze tra l’Isa presentato e il quadro dei dati contabili;
- imprese che hanno presentato l’Isa CG61U – Intermediari del commercio e che presentano per il 2021 incongruenze tra l’Isa presentato e gli elementi specifici dell’attività dichiarati;
- soggetti individuali che, per il periodo d’imposta 2021, hanno dichiarato nel frontespizio del modello Isa la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” o la condizione “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica;
- professionisti che, per il periodo 2021, hanno indicato nel quadro H del modello Isa il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d’affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2022;
- professionisti che, per il 2021, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello Isa un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2022;
- imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2021, hanno dichiarato nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell’anno 2021.
Sono oggetto di segnalazione anche tutta una serie di anomalie nell’utilizzo delle cause di esclusione relative all’inizio e alla cessazione dell’attività e all’emergenza pandemica (ad esempio, vengono segnalati i casi in cui è stato dichiarato l’esercizio in maniera prevalente di una delle attività escluse dagli Isa a causa della pandemia, ma il dato non trova corrispondenza nel codice ATECO dichiarato).
Soggetti esclusi dalla selezione
Sono esclusi dalla selezione le popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi a novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, e nei territori nelle regioni dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, nel mese di maggio 2023.
Regolarizzare gli errori
Gli errori e le omissioni potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa e utilizzando il ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni dovute.
La presentazione di una dichiarazione integrativa che modifichi (abbassandolo) il punteggio Isa rispetto a quello originario fa sì che l’Agenzia delle Entrate consideri gli esiti dell’ultima dichiarazione pervenuta (circolare AdE 16/E/2020, § 8.3).
Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro).
Rif. normativo | Violazione | Sanzione |
articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997 | Omissione compilazione Isa o comunicazione inesatta o incompleta | da 250 a 2.000 euro Nei casi di omissione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo (articoli 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 e 55, D.P.R. 633/1972). |
Va detto che la presentazione di una dichiarazione integrativa successiva alla scadenza del termine ordinario di presentazione, che modifichi il punteggio Isa, è considerata:
- non rilevante ai fini dei benefici premiali, se migliora il punteggio precedente;
- rilevante ai fini della riduzione o della perdita dei benefici premiali, se riducono il punteggio precedentemente ottenuto dal contribuente (circolare AdE 16/E/2020, § 8.3).
La dichiarazione tardiva nei 90 giorni invece ha la stessa valenza di una dichiarazione presenta nei termini; secondo la circolare AdE 42/E/2016 (§ 2), tale dichiarazione si sostituisce a quella originaria, rimuovendo eventuali infedeltà.