27 Marzo 2019

Isa: una riforma ancora incompiuta

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Mancano ancora molti tasselli prima della completa applicazione degli Indici di affidabilità economica (Isa) che, come noto, andranno a sostituire, da quest’anno, gli studi di settore.

Sebbene, infatti, siano stati già diffusi dall’Agenzia delle entrate i modelli e le istruzioni dei nuovi Isa, mancano ancora all’appello:

  • il software per l’elaborazione dei dati (senza il quale, ovviamente, i contribuenti non potranno giungere alla determinazione del livello di affidabilità);
  • le specifiche tecniche per accedere agli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità, da acquisire attraverso la consultazione del “Cassetto fiscale”, all’interno dell’“area riservata” del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
  • le specifiche tecniche e le modalità con le quali i soggetti incaricati della trasmissione telematica potranno accedere agli ulteriori dati dei contribuenti, disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • il provvedimento con il quale dovranno essere stabiliti i livelli di affidabilità al ricorrere dei quali saranno riconosciuti i previsti benefici premiali.

Giova sul punto ricordare che gli Isa sono stati introdotti dall’articolo 9-bis D.L. 50/2017, e, come prevede la richiamata disposizione, sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta ed esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Tale grado di affidabilità è utile al contribuente per poter accedere a una serie di benefici premiali, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017 e di seguito richiamati:

a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

b) esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società di comodo (società non operative e in perdita sistematica);

d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973, e all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972;

e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;

f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Tutto quanto appena premesso si rende però necessario precisare che i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali devono essere definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il quale potrà prevedere anche termini di accesso ai benefìci differenziati in base al tipo di attività svolta dal contribuente.

Il richiamato provvedimento, tuttavia, ad oggi non risulta essere stato ancora emanato, sicché non possono essere ancora definiti i livelli di affidabilità fiscale al ricorrere dei quali i contribuenti potranno beneficiare delle richiamate agevolazioni.

Pur se il suddetto provvedimento fosse emanato, tuttavia, non vi sarebbe ad oggi la possibilità di definire il grado di affidabilità fiscale del contribuente, mancando il software che renderà possibile calcolare il “punteggio” assegnato in termini di affidabilità fiscale.

Tra l’altro, ai fini della determinazione del suddetto punteggio, si renderanno necessari una serie di dati, oltre a quelli indicati dal contribuente, che saranno resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Con il Provvedimento prot. n. 23721/2019 del 30.01.2019 è stato precisato che gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità sono acquisiti dal contribuente attraverso la consultazione del “Cassetto fiscale”, all’interno dell’“area riservata” secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

Tali specifiche tecniche, che, come anticipato, ad oggi non hanno ancora visto la luce, consentiranno di acquisire i dati che potranno essere direttamente utilizzati dai contribuenti interessati oppure potranno essere dagli stessi modificati, laddove non corretti, e successivamente utilizzati per l’applicazione degli Isa.

Lo stesso provvedimento prevede inoltre la facoltà, per i soggetti incaricati della trasmissione telematica, di acquisire gli ulteriori dati accedendo al “Cassetto fiscale delegato” del contribuente, ovvero all’area “Consultazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale”, secondo le modalità e specifiche tecniche da indicare in un apposito provvedimento (anch’esso ancora oggi mancante all’appello).

Gli ulteriori dati rilevanti, necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità e forniti dall’Agenzia delle entrate nell’apposita area riservata, saranno desunti dalle dichiarazioni degli anni precedenti e dalle altre banche dati, e sono indicati nell’allegato 3 del summenzionato Provvedimento prot. n. 23721/2019 del 30.01.2019. Si possono citare, a mero titolo di esempio, tra gli altri, i dati relativi alle rimanenze dell’esercizio precedente, ai costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi sostenuti nei due esercizi precedenti, ai redditi dei sette periodi d’imposta precedenti, alle condizioni di pensionato o lavoratore dipendente presente nelle certificazioni uniche, all’anno di inizio attività risultante in “Anagrafe Tributaria”, ai canoni da locazione desumibili dal modello RLI, al valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall’archivio dei bonifici per ristrutturazione.

La dichiarazione del reddito di impresa e dell’IRAP