Iscritti, associati o partecipanti
di Guido MartinelliL’articolo 148 del Tuir, al suo terzo comma, prevede, per gli enti su base associativa, tra i quali le associazioni sportive dilettantistiche, l’irrilevanza dei corrispettivi specifici versati dagli “iscritti, associati o partecipanti”. Il dubbio che pone la lettura della norma è se questi termini possano avere o comunque abbiano significati diversi.
La prassi amministrativa, in numerosi documenti, chiarisce che, in realtà, anche il termine partecipante deve fare riferimento a soggetto che abbia comunque conseguito un legame di appartenenza con l’ente verso il quale viene erogato il corrispettivo (si vedano la C.M. n. 124/1998 –“E’ appena il caso di precisare che l’attività esterna degli enti associativi, quella cioè resa da tali enti nei confronti dei terzi, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione dell’art. 111 del Tuir” (ora art. 148 n.d.r.) -, la C.M. n. 12/2009 in materia di modello EAS – “Si precisa che l’attività esterna degli enti associativi cioè quella resa nei confronti di terzi, non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative sopra riportate” – e la R.M. n. 38/E/2010 –“Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (Coni, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva)” –). Pertanto, l’applicazione della norma agevolativa necessita l’acquisto della qualità di associato che può avvenire, come è per i contraenti originari o fondatori, per effetto della costituzione dell’associazione ma può, altresì, essere successivo ad essa; ed è proprio questa possibilità di adesioni successive, o dal punto di vista dell’associazione, di successiva ammissione di altri associati, che colloca il contratto di associazione nella vasta categoria dei “contratti aperti” la cui caratteristica risiede, appunto, nella circostanza che ai contraenti originari possono, dopo la perfezione del contratto, aggiungersene nuovi senza che ciò implichi lo scioglimento del precedente rapporto contrattuale e la conclusione, tra i contraenti originari ed i nuovi, di un altro contratto. L’adesione successiva ha, giuridicamente, la medesima natura della partecipazione originaria: entrambe si perfezionano nel momento dell’incontro della dichiarazione di volontà dell’aderente e di quella dell’associazione. Ciò significa, in sostanza, che per l’assunzione della qualità di associato non è sufficiente, come spesso accade, la semplice emissione di una tessera da parte dell’associazione. Deve infatti emergere la volontà d’associarsi dell’aspirante socio e quella d’associarlo dell’associazione. Ossia è preferibile che l’aspirante socio inoltri domanda scritta d’ammissione all’associazione sulla quale si dovrà formalizzare una accettazione secondo le procedure previste dallo statuto. In questo modo potrà così dirsi realizzato quell’incontro di volontà su indicato, tale da far assumere a tutti gli effetti la qualità di socio al nuovo aderente.
La disposizione, tuttavia, non vale ad imporre all’associazione l’obbligo di accogliere le domande di ammissione presentate da coloro che si dimostrino in possesso dei requisiti richiesti e non attribuisce a questi ultimi un diritto di ammissione né li legittima ad adire il giudice contro le deliberazioni che respingono la richiesta di ammissione.
La richiesta di adesione, sia iniziale che successiva, è nell’uno come nell’altro caso, una proposta contrattuale e l’accettazione di essa è per la controparte un atto di autonomia contrattuale, per sua natura incoercibile ed insindacabile dall’autorità giudiziaria. Ovviamente il rigetto e l’accoglimento della domanda d’ammissione deve essere motivato e sarebbe senza dubbio inammissibile una clausola statutaria che esentasse gli amministratori dall’obbligo della motivazione; è esclusivamente in tale contesto che va ricercata la limitata tutela dell’aspirante associato: l’ingiusta reiezione della domanda di ammissione presentata da di chi sia in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto, giudizialmente ineccepibile come ogni qualsiasi proposta contrattuale non accettata dalla controparte, potrà tuttavia presentare, all’interno dell’associazione, i caratteri di un provvedimento illegittimo ed esporre gli amministratori alle sanzioni che la legge prevede per il caso di violazione dei loro doveri. E ancora, l’atto costitutivo e lo statuto potrebbero anche stabilire che sulla reiezione della domanda di ammissione si pronunci l’assemblea o un apposito organo costituito all’interno dell’associazione (collegio dei Probiviri); ma anche i provvedimenti di quella o di questo sono, di fronte all’interessato, atti di autonomia contrattuale, insuscettibili di riesame giudiziario. In ultima analisi non resta altro, per il terzo “rifiutato”, che appellarsi al disposto dell’articolo 1337 c.c..