Iter di approvazione del bilancio
di EVOLUTIONPer poter approvare il bilancio è necessario che le società di capitali entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio convochino l’assemblea dei soci. Tuttavia, secondo alcuni autori, quando il 120° giorno dalla chiusura dell’esercizio cade di domenica, si ritiene essere legittima la convocazione dell’assemblea il primo giorno feriale successivo.
Il secondo comma, dell’articolo 2364 cod. civ. stabilisce che lo Statuto può prevedere anche un maggior termine di approvazione del bilancio, ma comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (29 giugno ovvero 28 giugno per gli anni bisestili) in circostanze eccezionali, come ad esempio quando:
- la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
Pertanto, l’obbligo di motivare il rinvio dei termini di approvazione del bilancio in presenza “particolari esigenze” vanno individuate caso per caso dagli amministratori.
L’assemblea è convocata, a seconda dell’organizzazione della società di capitali, dall’amministratore unico, o dal consiglio di amministrazione, oppure dal consiglio di gestione, ai sensi dell’articolo 2366, comma 1, del cod. civ., mediante avviso contenente l’indicazione del:
- giorno;
- ora;
- luogo dell’adunanza;
- delle materie da trattare, ossia l’ordine del giorno.
L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell’avviso sono definite dalle leggi speciali. L’articolo 2366, comma 3, del cod. civ. stabilisce poi che lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può consentire la convocazione mediante “avviso” comunicato ai soci con mezzi (fax, raccomandata, e-mail, ecc.) che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell’assemblea. In mancanza della formalità previste per la convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (assemblea totalitaria). Tuttavia, in tale ipotesi “ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato”. In caso di inadempimento degli amministratori la convocazione dell’assemblea va effettuata da parte del collegio sindacale.
Per le Srl, invece, l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili può essere adottata, così come previsto dall’articolo 2479 del cod. civ.:
– con decisione dei soci, mediante consultazione “scritta” o sulla base del consenso espresso per iscritto, se ciò risulta espressamente previsto dall’atto costitutivo. In tal caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
– dall’assemblea dei soci, qualora l’approvazione sia riservata all’organo collegiale.
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI – SINTESI | ||
DOVE |
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COME | S.p.A. |
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S.r.l. |
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In merito all’invalidità della delibera di approvazione del bilancio (articolo 2434-bis cod. civ.) si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 2377 e 2379 cod. civ., ossia le disposizioni in materia di annullabilità e nullità delle deliberazioni.
Nel caso di mancata redazione della relazione di bilancio da parte dell’organo di controllo la giurisprudenza (Cassazione, sentenza 4522/2016) ha ritenuto la “mera” annullabilità della delibera stessa.
In sede di approvazione del bilancio, i soci devono altresì deliberare sulla destinazione del risultato d’esercizio (utile o perdita). In particolare, per le S.p.a., l’articolo 2433 del cod. civ. dispone “la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall’assemblea che approva il bilancio”. Pertanto, prima di tale deliberazione assembleare, sussiste in capo al socio un’aspettativa sugli utili che però l’assemblea può decidere di dirottare su altri impieghi o rinviarne la distribuzione.
Ai sensi dell’articolo 2433 del cod. civ. non è, pertanto, configurabile “un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell’assemblea – in sede approvativa del bilancio – la facoltà di disporne l’accantonamento o l’espressa scelta normativa, correda il bilancio ma non è parte costitutiva dello stesso”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato che fatto costitutivo del diritto del socio alla percezione dei dividendi è (per le S.p.a.) la deliberazione assembleare di distribuzione dei medesimi, “principio da cui deriva che tale diritto sorge in capo a chi è socio al momento di quella deliberazione e non a soggetti che sono stati soci prima della deliberazione medesima ma, a quel momento, hanno perduto tale qualifica”. Detti principi valgano per tutte le società di capitali “dunque anche per le s.r.l. – anche in considerazione della sostanziale omogeneità del disposto degli artt. 2433 e 2478-bis c.c., per quel che qui rileva – in contrapposizione con quanto previsto per le società di persone, in cui i soci divengono titolari della quota di utili di esercizio ipso facto dopo l’approvazione del rendiconto, senza che sia necessaria un’ulteriore decisione sulla loro distribuzione” (Tribunale Milano, sentenza 9815/2015).
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |