Iter di approvazione del bilancio 2023
di Alessandro BonuzziLa prima fase dell’iter che porta all’approvazione del bilancio d’esercizio è costituita dalla redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione da parte dell’organo amministrativo.
Il progetto di bilancio è composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario.
Il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi all’organo di controllo (collegio sindacale o revisore) almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo, per consentire eventuali osservazioni o proposte (articolo 2429 cod. civ.).
Il termine per la trasmissione all’organo di controllo è, quindi, individuato a ritroso, atteso che dipende dal giorno in cui è stata convocata l’assemblea che deve deliberare l’approvazione del bilancio.
Se, ad esempio, l’assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2023 fosse convocata in data 26.4.2024, la trasmissione all’organo di controllo del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione dovrebbe avvenire entro il 27.3.2024.
Il collegio sindacale o il revisore ha, di fatto, al più 15 giorni di tempo per redigere la propria relazione, poiché il progetto di bilancio, la relazione sulla gestione, nonché la stessa relazione dell’organo di controllo devono restare depositati nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino all’approvazione, cosicché i soci possano prenderne visione.
Evidentemente, per le società prive dell’organo di controllo, gli amministratori, non dovendo osservare il termine a ritroso dei 30 giorni, possono depositare il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione direttamente presso la sede della società, osservando il termine dei 15 giorni.
Quindi, ipotizzando sempre che l’assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2023 sia convocata in data 26.4.2024, il deposito presso la sede sociale deve avvenire entro il 10.4.2024.
È possibile approvare il bilancio d’esercizio anche entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma soltanto se tale possibilità è prevista dallo statuto, in presenza di:
- società tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società.
Per l’anno 2023, il termine di 180 giorni scade il prossimo 28.6.2024.
L’articolo 106, comma 7, D.L. 18/2020, al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio da Covid-19, ha riconosciuto, fino al 31.7.2023, la possibilità per le società, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, di svolgere l’assemblea di approvazione del bilancio anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, sempreché fosse garantita l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Tuttavia, per effetto del Decreto Milleproroghe, fino al 30.4.2024, e della L. 21/2024 (c.d. DDL Capitali) fino al 31.12.2024, che conferiscono riviviscenza alla previsione di cui all’articolo 106, D.L. 18/2020, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione anche le assemblee di approvazione dei bilanci 2023.
Nell’occasione, peraltro, c’è da segnalare la particolarità consistente nel fatto che il DDL Capitali “supera”, in un certo senso, il Decreto Milleproroghe, allungando il periodo di vigenza della deroga fino a fine anno.